Rinuncia tacita al legato sostitutivo e richiesta della legittima in natura (Cass. civ. Sez. II n. 32593 del 14.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il legittimario istituito legatario in sostituzione della legittima acquista il lascito ipso iure al momento dell’apertura della successione e, per conseguire la quota di riserva, deve rinunciarvi. La rinuncia non richiede forme particolari, salvo che il legato abbia ad oggetto beni immobili, e può desumersi da facta concludentia. Quando il legato sostitutivo abbia ad oggetto una somma di denaro pari alla quota riservata, la proposizione dell’azione volta a ottenere il riconoscimento della legittima in natura ex art. 718 cod. civ. integra manifestazione implicita ma univoca della volontà di rinunciare al legato, senza necessità del previo esercizio dell’azione di riduzione, che della rinuncia costituisce semmai una conseguenza.
Il Fatto
Alla morte della madre, che con testamento olografo aveva nominato erede universale il figlio e attribuito alla figlia una somma di denaro di valore pari alla legittima, quest’ultima convenne in giudizio il fratello per ottenere, previo rendiconto e ricostruzione dell’asse, l’accertamento della propria quota di legittima, in natura o in denaro.
Il Tribunale qualificò la disposizione come legato in sostituzione di legittima ex art. 551 cod. civ. e ne affermò l’inefficacia per mancato avveramento delle condizioni cui la riteneva subordinata. La Corte d’Appello respinse il gravame del fratello. Gli eredi di quest’ultimo ricorrono per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, per priorità logica e stretta connessione. Il secondo è infondato, con assorbimento del primo. Il punto di partenza è l’art. 649 cod. civ.: l’acquisto del legato coincide con la delazione e si verifica ope legis, senza necessità di accettazione, restando al legatario riservata la facoltà di rinunciarvi.
Il legittimario istituito legatario che intenda conseguire la quota di legittima deve dunque rinunciare al legato; diversamente decade sia dalla legittima sia dall’azione per conseguirla. La rinuncia ha natura di negozio unilaterale dismissivo e non richiede forme particolari, tranne che per i beni immobili, dove è imposta la forma scritta ad substantiam ex art. 1350, primo comma, n. 5, cod. civ. Negli altri casi è sufficiente una valida e non equivoca manifestazione dell’intento abdicativo, desumibile anche da facta concludentia.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni lesive non è atto univoco di rinuncia, né lo è la proposizione dell’azione di riduzione, essendo ipotizzabile il duplice intento di conseguire legato e legittima. Quando però il legato sostitutivo abbia ad oggetto una somma pari alla quota riservata, l’azione diretta a ottenere la legittima in natura ex art. 718 cod. civ. è incompatibile con il mantenimento del lascito e vale come rinuncia implicita, purché non vi sia stata previa accettazione.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la questione dell’inefficacia del legato di genere ex art. 653 cod. civ. non assume più rilievo una volta accertata la rinuncia, con conseguente assorbimento della censura. Parimenti superato è l’errore dei giudici di merito nell’aver ritenuto nuova la domanda del fratello volta al riconoscimento dello status di unico erede: la rinuncia intervenuta rende la questione non dirimente.
Il terzo motivo è inammissibile, perché volto a un nuovo apprezzamento della prova senza allegare il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il quarto è in parte inammissibile e in parte infondato: la motivazione per relationem era rituale e non si configura il vizio di motivazione apparente. Il quinto e il sesto motivo, sulla divisione e sul criterio del sorteggio ex art. 729 cod. civ., sono inammissibili per difetto di specificità e per non avere attinto la ratio decidendi. Il settimo e l’ottavo, sulle spese, sono infondati: nei procedimenti di divisione le spese si pongono a carico della massa, ma il criterio della soccombenza è applicabile agli incidenti cognitivi, come le contestazioni sul diritto alla divisione. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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