Legittimario terzo nella simulazione e qualificazione dell’azione di rilascio (Cass. civ. Sez. II n. 32592 del 14.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’erede legittimario che chieda la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, deducendo la simulazione di una vendita compiuta dal de cuius, agisce come terzo rispetto ai contraenti, con conseguente ammissibilità della prova testimoniale e presuntiva senza i limiti dell’art. 1417 cod. civ.
In presenza di elementi presuntivi sul carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo; tale onere non è soddisfatto dalla dichiarazione di avvenuto versamento contenuta nel rogito notarile.
Le difese del convenuto volte a contestare la titolarità dei beni, nel giudizio di riduzione, costituiscono mere difese, proponibili in ogni stato e grado, e non eccezioni in senso stretto soggette alle preclusioni dell’art. 183 cod. proc. civ.
Il proprietario comodante che agisca per il rilascio del bene esercita un’azione personale e non è tenuto alla probatio diabolica; il giudice non può riqualificare d’ufficio la domanda in termini di rivendicazione.
Il Fatto
Dopo la morte del coniuge, la moglie agiva nei confronti della società di famiglia e dei due soggetti che avevano ricevuto dal de cuius la nuda proprietà di quote societarie, titoli e disponibilità liquide, chiedendo l’accertamento della lesione di legittima e la riduzione delle disposizioni e delle donazioni, dirette o indirette.
Il Tribunale accertava la natura simulata di alcuni atti e riduceva le liberalità, respingendo la domanda di riconoscimento del diritto di abitazione sulla casa coniugale. La Corte d’Appello rigettava il gravame. I soccombenti ricorrevano per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, afferenti alla natura simulata della cessione delle quote. Richiamata la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato di legittimità resta circoscritto al minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost. Le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione non sono più proponibili. Nella specie i giudici di merito hanno dato conto delle ragioni della simulazione, evidenziando che il pagamento intervenne oltre due anni dopo la cessione, che i documenti prodotti erano scarni e che la dichiarazione contenuta nel rogito non era dirimente.
Quanto al riparto dell’onere probatorio, la Corte ribadisce il principio espresso con la sentenza Sez. 2 n. 4220 del 2025: il legittimario che agisce per la intangibilità della quota di riserva è terzo rispetto all’atto simulato e non è soggetto ai vincoli dell’art. 1417 cod. civ. In presenza di presunzioni sul carattere fittizio dell’alienazione, spetta all’acquirente provare il pagamento del prezzo.
La Corte rileva un errore dei giudici di merito nell’escludere l’attendibilità dei testimoni per il solo rapporto di parentela, in contrasto con l’insegnamento secondo cui, caduto il divieto dell’art. 247 cod. proc. civ. per effetto della Corte cost. n. 248 del 1974, l’inattendibilità non può essere presunta. Tuttavia la decisione si fonda su ulteriori elementi idonei a sorreggerla.
Il terzo motivo è invece accolto. Le contestazioni dei convenuti sulla titolarità dei beni oggetto di giroconto e trasferimento di titoli sono mere difese, funzionali a provare l’infondatezza della pretesa attorea, e non eccezioni in senso stretto soggette alle preclusioni dell’art. 183 cod. proc. civ. La Corte richiama il procedimento di riunione fittizia ex artt. 747, 750 e 751 cod. civ. e il ruolo della simulazione nella causa petendi.
Fondato è anche il sesto motivo. La società aveva chiesto il rilascio della casa coniugale deducendone il comodato: si trattava di azione contrattuale e personale, non reale. Il comodante che agisce per il rilascio deve provare il contratto, non la proprietà. Il giudice non può riqualificare d’ufficio la domanda in termini di rivendicazione e respingerla per mancata probatio diabolica, richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 7305 del 2014.
Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse, non essendo stata impugnata una delle autonome rationes decidendi. Il quinto è assorbito. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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