Inammissibile il motivo che non indica il fatto decisivo pretermesso (Cass. civ. Sez. III n. 15609 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione deducibile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, è configurabile solo quando il ricorrente indichi il fatto decisivo pretermesso, inteso come fatto principale ex art. 2697 cod. civ. o come fatto secondario dedotto a prova di quello principale. Il lucro cessante non costituisce un fatto storico-naturalistico, ma la conseguenza patrimoniale negativa di fatti ascrivibili al danneggiante o al debitore inadempiente. Ne deriva l’inammissibilità del motivo che censuri l’omesso esame di un punto decisivo senza individuare il fatto pretermesso. Il ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ. non esonera il creditore dall’onere della prova dell’esistenza del danno, ma solo dalla sua esatta quantificazione.
Il Fatto
Una società conduttrice di un immobile destinato alla vendita e all’assistenza di autovetture conveniva in giudizio i locatori per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al rilascio forzoso dei locali, avvenuto in esecuzione di un titolo poi riformato in appello. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, liquidando il danno emergente e il lucro cessante, ma respingeva la richiesta di indennità di avviamento ex art. 34 l. n. 392/1978.
La Corte d’Appello, in accoglimento dell’appello principale dei locatori e rigettando quello incidentale della conduttrice, riformava la sentenza e respingeva tutte le domande, sul rilievo della mancata prova del danno e dell’inerzia della conduttrice rispetto alla prosecuzione del rapporto. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione del principio devolutivo, assumendo che gli appellanti avessero censurato solo la misurazione del danno e non la sua esistenza. La Corte ritiene il motivo infondato: l’impugnazione aveva investito i danni reclamati nella loro interezza, comprendendo non solo il quantum ma anche l’an debeatur, con conseguente esclusione di qualsiasi violazione degli artt. 342 e 324 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per omessa motivazione su un punto decisivo, operando una crasi tra i nn. 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa.
La Corte rileva che il riferimento all’omessa motivazione è improprio, poiché il lucro cessante non indica un fatto in senso storico-naturalistico, ma la conseguenza in termini di mancato guadagno di fatti ascrivibili al preteso danneggiante. Non avendo la ricorrente indicato il fatto decisivo pretermesso, né principale né secondario, il motivo è inammissibile.
Sotto diverso profilo, la Corte esclude la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., poiché la decisione di appello enuncia la ragione della riforma: la Corte d’Appello, richiamando la ratio decidendi di Cass. n. 4354 del 2017, ha chiarito che il ricorso al criterio equitativo serve a supplire l’impossibilità di esatta computazione, ma non esclude l’onere probatorio del danno.
Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’indennità di avviamento, è dichiarato inammissibile per violazione del principio di specificità: la ricorrente non ha riprodotto né collocato nel fascicolo gli atti richiamati, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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