Rinvio prosecutorio e domande non riproposte: nessuna rinuncia presunta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19283 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola parte, pone le parti nella medesima posizione originaria e impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito. Salva l’ipotesi di un giudicato interno, il giudice è chiamato a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale espressa riproposizione. La rinuncia o l’abbandono della domanda è ravvisabile solo quando una condotta processuale della parte ne faccia desumere in modo inequivoco il venir meno dell’interesse. La mancata riproposizione non integra rinuncia quando il tema non riproposto si ponga in stretto nesso consequenziale con le domande specificamente formulate.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto la nullità del termine apposto a un contratto di lavoro subordinato stipulato per il periodo 13 febbraio – 30 aprile 2002. La Corte d’appello di Roma, con la pronuncia n. 5035/2008, aveva accertato la nullità della clausola, disponendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato con le conseguenti statuizioni ripristinatorie e risarcitorie. La società aveva proposto ricorso per revocazione, rigettato dalla stessa Corte territoriale.

Instaurato il giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza oggi gravata, ha ritenuto che la lavoratrice non avesse riproposto la domanda di accertamento dell’illegittimità del termine, concludendo solo sull’indennità risarcitoria. Su tale presupposto ha qualificato la domanda come rinunciata e ha accolto la richiesta restitutoria della società. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per la loro interferenza, sono stati accolti nei limiti indicati. La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di rinvio prosecutorio, la riassunzione impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito già proposte, Cass. n. 12065/2024 e Cass. n. 8773/2022, senza che sia necessaria una loro formale riproposizione.

Il Collegio esclude anzitutto la formazione di un giudicato interno sulla questione della nullità della clausola, poiché proprio tale questione costituiva l’oggetto del giudizio di rinvio. Sul punto richiama il principio per cui il giudicato su un capo di sentenza per mancata impugnazione opera solo per i capi completamente autonomi, mentre l’acquiescenza non si verifica quando le parti non impugnate si pongano in nesso consequenziale con altra e in essa trovino il loro presupposto (Cass. n. 18713/2016; Cass. n. 12649/2020).

Quanto alla pretesa rinuncia alla domanda di nullità, la Corte ribadisce che essa è ravvisabile solo in presenza di una condotta processuale dalla quale possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse (Cass. n. 3593/2010; Cass. n. 4794/2010; Cass. n. 12416/2004). L’indagine deve tener conto della stretta connessione tra la domanda non riproposta e quelle specificamente formulate (Cass. n. 1603/2012; Cass. n. 22626/2013; Cass. n. 15860/2014).

Nel caso concreto, poiché la società aveva chiesto la regolazione delle spettanze economiche in applicazione dell’art. 32 legge n. 183/2010 e la lavoratrice si era difesa su tale richiesta, contestando l’applicabilità della norma o chiedendone l’applicazione nella misura massima, non può ritenersi formato alcun giudicato interno in senso negativo per la lavoratrice. Il tema presupposto si poneva infatti in stretto nesso consequenziale con quello sollevato dalla controparte. Né è configurabile una rinuncia, risultando tale opzione logicamente incompatibile con la tutela risarcitoria richiesta e con la contestazione del criterio di calcolo prospettato dalla società.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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