Riqualificazione UNEP: l’Accordo del 2017 ha valore programmatico e non attribuisce diritti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13658 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La natura programmatica dell’art. 21-quater del d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015, esclude la configurabilità di un diritto soggettivo dei dipendenti alla riqualificazione nell’area terza, poiché la norma si limita ad autorizzare un’attività della pubblica amministrazione nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica e della copertura finanziaria. A tale disciplina si subordina, sin dalla premessa, l’Accordo del 26 aprile 2017 recepito con decreto ministeriale del 9 novembre 2017, al quale deve pertanto riconoscersi valore meramente programmatico. Ne consegue che il termine in esso previsto costituisce un’indicazione priva di efficacia cogente e che la posizione del dipendente non muta per effetto della sola pubblicazione dell’avviso di selezione o della collocazione tra gli idonei.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti del Ministero della giustizia inquadrati nella seconda area funzionale con profilo di Ufficiale Giudiziario presso l’UNEP di una Corte d’appello, avevano partecipato alla procedura di riqualificazione prevista dall’art. 21-quater del d.l. n. 83/2015, collocandosi tra gli idonei nella graduatoria di merito.

Ritenendo di avere diritto all’inquadramento nella terza area, con decorrenza dal 1° gennaio 2009 o, in subordine, dal 1° luglio 2019, e al risarcimento del danno patrimoniale per omesso inquadramento e perdita di chance, i lavoratori avevano agito davanti al Tribunale, che aveva rigettato la domanda. La Corte d’appello ha confermato la decisione, dichiarando l’estinzione del giudizio rispetto a uno solo degli appellanti. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si incentra sull’interpretazione dell’art. 21-quater del d.l. n. 83/2015, dalla quale dipende la qualificazione dell’Accordo del 26 aprile 2017 come fonte di impegni vincolanti o come atto di programmazione. La Corte affronta preliminarmente le censure di omessa motivazione, che dichiara inammissibili: alla fattispecie si applica il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. modificato dalla legge n. 134/2012, che consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto decisivo.

Richiamando le Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014, il Collegio ricorda che il vizio di motivazione rileva esclusivamente quando l’anomalia si traduce in violazione di legge costituzionale, esaurendosi nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile. L’omesso esame, inoltre, deve riferirsi a un fatto storico-naturalistico, non a questioni o argomentazioni come quelle prospettate dai ricorrenti.

Nel merito, la Corte muove dalla ricostruzione della disciplina: l’art. 21-quater autorizza il Ministero a indire procedure interne riservate ai dipendenti in servizio alla data del 14 novembre 2009, ma lo consente espressamente nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, nel rispetto del rapporto del 50 per cento tra posti riservati e accessi dall’esterno e con copertura di spesa limitata. La modifica apportata dall’art. 1, comma 780, lettera a), della legge n. 145/2018 ha ulteriormente evidenziato il rilievo della copertura finanziaria.

Su queste basi si innesta il richiamo all’ordinanza n. 16999 del 2023, secondo cui la norma non attribuisce alcun diritto agli interessati. L’Accordo del 26 aprile 2017 è quindi subordinato, sin dalla premessa, al rispetto di quanto previsto dall’art. 21-quater, con la conseguenza che al termine in esso contenuto non può riconoscersi efficacia cogente: le condizioni indicate dalla norma si realizzano necessariamente in un arco temporale più ampio.

La Corte conferma infine l’accertamento della Corte d’appello: dopo lo scorrimento della graduatoria dell’8 agosto 2018 per poche posizioni, nessun ulteriore provvedimento è stato adottato per gli Ufficiali Giudiziari idonei, né i ricorrenti hanno provato che altri abbiano occupato posti loro riservati o che l’Amministrazione abbia proceduto a nuove assunzioni. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese di legittimità in ragione del sopravvenuto intervento della pronuncia n. 16999 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *