Disdetta accordo integrativo e superminimo non assorbibile dopo trasferimento d’azienda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8150 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento d’azienda, la tutela apprestata dall’art. 3, n. 3, della direttiva 2001/23 e dall’art. 2112, terzo comma, cod. civ. impedisce che la cessione determini, per il solo fatto del trasferimento, un trattamento retributivo deteriore rispetto a quello goduto in precedenza. Essa non rende però intangibile nel tempo il trattamento dei lavoratori trasferiti, che resta esposto alle successive dinamiche della contrattazione collettiva. Il recesso dagli accordi collettivi aziendali che prevedevano un superminimo non assorbibile integra una dinamica contrattuale collettiva idonea a incidere ab externo sulla retribuzione, al pari di quanto avviene per i lavoratori non coinvolti dal trasferimento. Non è configurabile violazione dell’art. 2103 cod. civ., poiché il trattamento di miglior favore di fonte collettiva non si incorpora nel contratto individuale qualora non sia destinato a compensare specifiche qualità professionali o modalità della prestazione. La questione di interpretazione della normativa eurounitaria è malposta se muove dall’assunto che il datore possa modificare unilateralmente in peius le condizioni, laddove la vicenda attiene a un recesso collettivo e non a un mutamento individuale.
Il Fatto
Le ricorrenti, dipendenti di una società di servizi dal 1997 a seguito di cessione di ramo d’azienda, avevano goduto di un superminimo non assorbibile riconosciuto da un accordo di salvaguardia del 1997 e poi recepito in un accordo integrativo aziendale del 2004. Nel novembre 2018 la società aveva comunicato alle organizzazioni sindacali la disdetta degli accordi integrativi, con effetto dall’aprile 2019, poi differito al maggio 2020: da quel momento il superminimo era stato soppresso.
Le lavoratrici avevano ottenuto decreti ingiuntivi per il pagamento dell’emolumento, opposti dalla società. Il Tribunale di Padova aveva accolto le opposizioni; la Corte d’appello di Venezia, riuniti i procedimenti, aveva rigettato gli appelli. Le interessate hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 2112 cod. civ. e del principio di irriducibilità della retribuzione, applicazione del divieto di reformatio in peius, e travisamento della prova nell’interpretazione dell’accordo del 1997.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le proprie recenti ordinanze su identiche questioni e, giusta l’art. 118, comma primo, disp. att. cod. proc. civ., rinvia alle relative motivazioni. I primi due motivi sono trattati congiuntamente per connessione.
Quanto all’art. 2112 cod. civ., la sentenza impugnata è dichiaratamente conforme a Cass. n. 37291 del 2021 e Cass. n. 10120 del 2024. Il lavoratore ceduto è assoggettato al contratto collettivo applicato dal cessionario, anche se più sfavorevole, per il suo inserimento nella nuova realtà organizzativa, restando applicabile la disciplina originaria solo se presso la cessionaria manchi ogni regolamentazione collettiva. La Corte ricorda che l’art. 3, n. 3, della direttiva 2001/23, interpretato dalla giurisprudenza eurounitaria (Corte di Giustizia 27.11.2008, C-396/07; Corte di Giustizia 6.9.2011, C-108/10), non impone al cessionario di garantire le condizioni di lavoro oltre la scadenza del contratto collettivo.
Il divieto eurounitario vieta che il trasferimento determini un trattamento retributivo deteriore al momento della cessione e per il solo fatto di essa, non potendo invece impedire che, successivamente, la retribuzione dei lavoratori trasferiti sia influenzata dalle dinamiche contrattuali esterne. Nella specie, al momento del trasferimento non vi fu alcuna decurtazione e il trattamento migliorativo è stato preservato per oltre venti anni.
Infondata è la censura di violazione dell’art. 2103 cod. civ.: il trattamento goduto fino al 1996 derivava pur sempre da una fonte collettiva, modificabile in peius, e la clausola del superminimo si incorpora nel contratto individuale, divenendo insensibile ai mutamenti collettivi, solo se destinata a compensare specifiche qualità professionali o modalità della prestazione, evenienza non ricorrente.
Il terzo motivo è inammissibile: il travisamento della prova, alla stregua di Cass. SS.UU. n. 5792 del 2024, trova rimedio nella revocazione o nei vizi di cui all’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., presupposti nella specie non ricorrenti. La richiesta di interpretazione dell’accordo del 1997 sollecita solo una diversa lettura, inibita in sede di legittimità. Quanto al prospettato rinvio pregiudiziale, il quesito è malposto: le richiamate ordinanze non hanno affermato alcuna libertà del datore di modificare unilateralmente in peius le condizioni, riguardando il caso un recesso dagli accordi collettivi, non un mutamento individuale.
Nota della Redazione
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