Riparazione per ingiusta detenzione: colpa grave e autonomia dal giudizio di cognizione (Cass. pen. Sez. IV n. 10034 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, nel valutare se l’istante abbia dato o concorso a dare causa alla misura con dolo o colpa grave, procede con un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello del processo di merito, accertando non se la condotta integri reato, ma se essa abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. L’apprezzamento deve essere autonomo e completo, con riguardo a condotte di eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi. Non è sufficiente il richiamo alla natura opaca dell’affare, né è pertinente il contegno processuale tenuto dall’istante in dibattimento, collocandosi in una fase successiva all’adozione della misura. La motivazione che confonda il piano della gravità indiziaria con quello della condotta ostativa è censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 12.01.2016 al 25.03.2016 e poi agli arresti domiciliari fino all’11.07.2016, in esecuzione di un’ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo, in quanto gravemente indiziato di reati connessi al reimpiego di proventi illeciti e all’agevolazione di un’associazione mafiosa, nell’ambito di un affare edile.

Il Tribunale aveva condannato l’imputato; la Corte di appello di Palermo, con pronuncia del 16.11.2020 divenuta irrevocabile il 19.07.2021, lo aveva assolto perché il fatto non sussiste. L’istante aveva quindi domandato la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte di appello, con ordinanza del 30.05.2024, aveva rigettato l’istanza ravvisando una condotta ostativa consistita nella consapevolezza della natura dell’affare e nel comportamento processuale. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e ribadisce un principio consolidato in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili con valutazione ex ante, secondo un iter del tutto autonomo rispetto al processo di cognizione. La questione non è se la condotta integri reato, ma se essa abbia costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in presenza di un errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.

Richiamando Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 e Sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, la Corte sottolinea che va apprezzata l’eventuale sussistenza di condotte rivelanti eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, con motivazione adeguata e congrua, incensurabile in sede di legittimità.

La Corte afferma inoltre la completa autonomia tra il giudizio di cognizione e quello di riparazione: essi impegnano piani di indagine diversi e possono condurre a conclusioni differenti sullo stesso materiale probatorio. Tuttavia, ciò non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti non considerati tali dal giudice della cognizione, né di reputare non provate circostanze che questi ha valutato dimostrate, come chiarito da Sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 e Sez. 4 n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039.

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata confonde il piano della gravità indiziaria con quello della verifica di una condotta gravemente colposa e sinergica rispetto all’adozione e al mantenimento della misura. Il giudice territoriale ha fondato la condotta ostativa su due profili: la natura “quantomeno opaca” dell’affare, senza però specificare in cosa si sarebbe concretata la condotta e senza valutarne l’efficacia condizionante; e un contegno processuale ritenuto ingannevole e indisponente, elemento del tutto estraneo alla valutazione della riparazione perché collocato in una fase successiva all’adozione della misura.

Ne deriva l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio, con regolamentazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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