Rapina aggravata in continuazione: rilevanza delle aggravanti sull’episodio più grave (Cass. pen. Sez. II n. 9469 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato continuato il riconoscimento delle circostanze aggravanti e l’eventuale giudizio di equivalenza rispetto a circostanze di segno contrario vanno operati con riferimento all’episodio più grave, cui inerisce la pena base; ove le aggravanti riguardino anche le violazioni meno gravi, esse possono soltanto influire sulla determinazione dell’aumento dovuto alla continuazione. La circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, nel delitto di rapina, richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di almeno due persone nel luogo e nel momento di realizzazione della violenza o della minaccia. Trattandosi di aggravante oggettiva, l’uso dell’arma si estende ex art. 59 cod. pen. anche al concorrente che ne abbia ignorato la presenza per colpa. La meritevolezza delle attenuanti generiche non può essere presunta: il diniego è adeguatamente motivato quando il giudice indica plausibili ragioni a sostegno del rigetto.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato due imputati responsabili in concorso di quattro delitti di rapina aggravata, consumati nella medesima notte. A uno degli imputati, agente di Polizia, si addebitava di avere abusato della propria funzione sottoponendo a controllo alcune persone e sottraendo loro denaro; all’altro di averlo accompagnato e aiutato, attendendo alla guida dell’autovettura. I fatti erano stati unificati sotto il vincolo della continuazione, con pena base determinata sull’episodio più grave, contestato al capo C e aggravato anche dall’uso dell’arma.
Entrambi gli imputati ricorrevano per cassazione, censurando il riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite per gli episodi minori, l’aggravante dell’uso dell’arma, il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto al primo motivo del ricorrente agente di Polizia, il Collegio rileva che la censura non tiene conto della premessa da cui muove la sentenza impugnata: gli episodi sono stati unificati per continuazione sotto il reato più grave. Secondo consolidata giurisprudenza, nel reato continuato le aggravanti e il giudizio di equivalenza si valutano con riferimento all’episodio più grave; se riguardano anche le violazioni minori, possono incidere solo sull’aumento per continuazione. La censura avrebbe quindi dovuto investire l’entità di tale aumento, determinato in misura molto contenuta.
Nel merito, la Corte ribadisce che l’aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di almeno due persone nel luogo e nel momento della violenza o della minaccia. Nel caso di specie le persone offese non potevano non essere consapevoli che alla guida dell’autovettura vi era un complice in attesa, presenza che ha aumentato l’effetto intimidatorio della condotta.
Il motivo sull’uso dell’arma è inammissibile perché sollecita una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità: la persona offesa ha descritto in modo inequivoco l’arma puntata contro di lei e la Corte di merito ha ritenuto implausibile l’ipotesi difensiva della confusione con un telefono cellulare.
Per il secondo ricorrente, la Corte osserva che le censure sulla responsabilità propongono una lettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al giudizio di legittimità. Quanto all’aggravante dell’uso dell’arma, trattandosi di aggravante oggettiva, essa si estende ex art. 59 cod. pen. anche al concorrente che ne abbia ignorato la presenza per colpa: l’ignoranza fondata su superficialità integra il coefficiente psichico richiesto.
Sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte ribadisce che la meritevolezza non può essere presunta e che il rigetto è motivato quando il giudice indica plausibili ragioni. La reiterazione degli illeciti e lo sfruttamento della pubblica funzione sono stati ritenuti prevalenti. Le censure sul trattamento sanzionatorio attengono alla discrezionalità dei giudici di merito. Segue la condanna delle parti ricorrenti alle spese e all’ammenda.
Nota della Redazione
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