Riparti di concordato preventivo: inammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass. civ. Sez. I n. 19602 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, conferma il provvedimento del giudice delegato in materia di riparti di un concordato preventivo liquidatorio costituisce atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività. Esso non è pertanto impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., che postula un provvedimento idoneo al giudicato sostanziale e formale. La disciplina del riparto fallimentare non è richiamata dalla legge fall. in ambito concordatario: manca, nel concordato preventivo, la verifica dei crediti funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti, con la conseguenza che ogni contestazione sulla distribuzione va rimessa al giudice di cognizione ordinario.
Il Fatto
Una società creditrice, titolare di un credito privilegiato di rilevante importo, impugnava il quinto progetto di riparto parziale del concordato preventivo di altra società, contestando l’ accantonamento di oltre due milioni di euro disposto in attesa della definizione di una causa pendente contro un fallimento terzo. Il tribunale rigettava il reclamo, circoscrivendo l’ oggetto del contendere al quinto piano e ritenendo che, in assenza della fase di accertamento del passivo, ogni contestazione dovesse essere risolta in sede ordinaria, spettando al giudice delegato un ruolo di mera vigilanza.
Avverso il decreto la creditrice proponeva ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., affidato a quattro motivi. Nelle more, essa dava atto di aver ricevuto il pagamento integrale del credito privilegiato in esito a un successivo riparto, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con favore delle spese per soccombenza virtuale. La controricorrente replicava, eccependo l’ inammissibilità del ricorso e chiedendo il sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare e assorbente la questione della ricorribilità. Ribadisce che il rimedio dell’ art. 111, comma 7, Cost. è applicabile a ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di ordinanza o decreto, ma postula la verifica che esso sia congiuntamente dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività propri dei provvedimenti destinati a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato.
Il carattere della decisorietà ha natura strutturale, afferendo al contenuto del provvedimento, ed esprime l’ idoneità al giudicato sostanziale ai sensi dell’ art. 2909 c.c. della pronuncia resa in sede contenziosa su diritti soggettivi, nel contraddittorio delle parti, attraverso la correlazione di una posizione di diritto soggettivo a una potestas iudicandi scevra da connotazioni di discrezionalità. La definitività ha invece natura funzionale, riguardando la disciplina del provvedimento e la sua attitudine al giudicato formale, non solo nell’ indisponibilità di ulteriori rimedi impugnatori, ma anche nel senso della irrevocabilità e immodificabilità da parte del giudice che l’ ha emanato.
Con specifico riferimento alla materia concordataria, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, esauritasi la procedura con la sentenza di omologazione, le questioni relative all’ esecuzione del concordato sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di ordinario giudizio di cognizione. Ne deriva l’ inammissibilità del ricorso straordinario avverso il decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato il provvedimento reiettivo della domanda di restituzione delle somme accantonate, trattandosi di atto esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo.
La Corte esclude che a diverse conclusioni conduca il precedente delle Sezioni Unite n. 24068/2019, riferito all’ impugnazione di un riparto parziale in ambito fallimentare, dove è prevista un’ apposita regolamentazione interna alla procedura concorsuale. Nel caso esaminato si verte invece in tema di riparto in sede di esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio. Gli artt. 182 e 185 legge fall. non richiamano la disciplina del riparto dell’ attivo fallimentare: nel concordato manca lo stato passivo dichiarato esecutivo che ne costituisce il presupposto. Ogni contestazione sulle modalità di distribuzione va quindi rimessa al giudice di cognizione ordinario.
Alla declaratoria di inammissibilità, rilevata a monte rispetto alla dedotta cessazione della materia del contendere, segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo, con raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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