Ripetizione dell’indebito bancario e onere probatorio del correntista (Cass. civ. Sez. I n. 21823 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ripetizione dell’indebito oggettivo proposto dal correntista per la restituzione di somme addebitate in forza di clausole nulle, l’attore è onerato della prova dei pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, di regola mediante la produzione del contratto e degli estratti conto relativi all’intero rapporto. Tuttavia, ove il correntista deduca la conclusione verbale del contratto e la banca ne contesti la forma scritta, la prova non può gravare sull’attore, perchè si tratterebbe di prova negativa impossibile, incombendo essa sull’istituto di credito. La produzione parziale degli estratti conto non costituisce prova legale esclusiva, potendosi pervenire all’individuazione del saldo finale anche con ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete.
Il Fatto
Una società correntista agisce in primo grado per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte alla banca nel corso di pregressi rapporti di conto corrente, sul presupposto della nullità delle clausole regolanti interessi, commissioni e spese. Il giudice di primo grado accoglie la domanda e condanna l’istituto a ripetere le somme introitate.
La banca propone appello e la Corte d’Appello di Torino riforma la decisione, dichiarando l’estraneità al giudizio di un terzo istituto intervenuto in forza del d.l. n. 99/2017 e rigettando nel merito la domanda per difetto di prova, non essendo stati prodotti i contratti nè integralmente gli estratti conto. La società ricorrente impugna la sentenza con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono rigettati. Quanto alla riassunzione del processo dopo l’interruzione per l’apertura della liquidazione coatta amministrativa, la Corte ribadisce che la successione nel diritto controverso non integra una questione di legittimazione processuale, ma di merito, attinente alla titolarità del diritto: il giudice deve dare seguito all’istanza di riassunzione di chi si afferma successore, restando impregiudicato l’accertamento dell’effettiva spettanza del diritto. Nessun rilievo può quindi muoversi alla decisione che ha ritenuto legittima la riassunzione, ancorchè il soggetto riassumente fosse poi dichiarato estraneo al processo.
Il secondo motivo è in parte assorbito e in parte infondato. La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di messa in liquidazione coatta amministrativa di una banca, l’interruzione del processo è automatica, ma il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte.
Il terzo motivo è infondato. L’azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., fondandosi sull’atto della solutio e sulla mancanza di valida causa solvendi, postula il previo accertamento anche di quest’ultima: la domanda di condanna racchiude in sè un’azione di accertamento del saldo del rapporto, sicchè il giudice che rigetti per difetto di prova non pronuncia su domanda diversa.
Il quarto motivo è accolto. Il correntista che agisce in ripetizione deve provare i pagamenti e la mancanza di causa debendi, di regola mediante la produzione del contratto contenente le clausole nulle. Quando però egli non possa produrre il contratto perchè la banca non gliene abbia rilasciato copia o versi nell’impossibilità di procurarsela, e deduca la conclusione verbis tantum o per facta concludentia contestata dall’istituto, la prova non può gravare sull’attore, ma sulla banca che ha proceduto alle annotazioni. Quanto alla produzione parziale degli estratti conto, essa non è prova legale esclusiva: al saldo finale si può addivenire anche con ulteriori mezzi di prova, senza escludere gli argomenti desunti dalla condotta processuale delle parti.
La sentenza impugnata è venuta meno a tali principi: cassata nei limiti del quarto motivo, la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Torino in altra composizione.
Nota della Redazione
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