Concordato inammissibile in rito: la Corte d’appello deve rimettere al tribunale (Cass. civ. Sez. I n. 922 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte d’appello, in sede di reclamo avverso la statuizione del tribunale che abbia ritenuto inammissibile in rito una domanda di concordato preventivo e abbia poi dichiarato il fallimento, ove ritenga di accogliere l’impugnazione, non può esaminare direttamente la domanda concordataria, ma deve rimettere la causa al tribunale perché la valuti nel merito. La statuizione di ammissibilità in rito della domanda di concordato ripristina l’ostacolo processuale alla declaratoria di insolvenza e supera i poteri devolutivi del giudice del reclamo. La competenza funzionale, inderogabile ed esclusiva del tribunale in ordine all’ammissione della procedura concorsuale impedisce alla Corte distrettuale di pronunciarsi per la prima volta sulla domanda minore, a prescindere dall’esito, anche negativo, del relativo giudizio.
Il Fatto
Una società in liquidazione, dopo la segnalazione del commissario giudiziale sulla possibile sussistenza di atti di frode nell’ambito di una prima domanda di concordato, rinunciava alla domanda prima dell’udienza di discussione. Il pubblico ministero depositava allora istanza di fallimento e la società presentava una seconda domanda di concordato. Il tribunale rilevava l’improseguibilità della prima procedura per effetto della rinuncia, esaminava l’istanza di fallimento e dichiarava il fallimento, ritenendo la nuova domanda depositata durante la pendenza della precedente.
La Corte d’appello, in primo grado di reclamo, revocava il fallimento per l’invalidità della richiesta del pubblico ministero. La Cassazione cassava quella decisione, affermando che la richiesta mantiene efficacia oltre la dichiarazione di improcedibilità. Riassunto il giudizio, la Corte distrettuale riteneva la seconda domanda ammissibile in rito ma inammissibile nel merito, per non aver dato conto dell’eliminazione dei vizi segnalati, e confermava così la correttezza dell’esame dell’istanza di fallimento. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte prende le mosse dal secondo motivo, in applicazione del principio della ragione più liquida, che denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla successione tra richiesta di fallimento e seconda proposta concordataria.
Il motivo è fondato. Il tribunale non aveva deciso sulla seconda domanda di concordato, ritenendola inammissibile in rito perché riproposta durante la pendenza della prima procedura; gli atti di frode erano stati valutati solo nell’ipotesi di emendatio libelli. La Corte d’appello, invece, non ha confermato quella statuizione, ma si è interrogata sulle condizioni di ammissibilità della domanda, ritenendola ammissibile in rito e inammissibile nel merito, senza esaminare la richiesta di revoca del fallimento e di rimessione degli atti al tribunale.
Il collegio esclude che la questione rientri nella disciplina dell’art. 354 cod. proc. civ., richiamando Cass. 13733/2014, Cass. 13426/2004 e Cass. 15373/2000: la nullità della sentenza di primo grado si converte nel mezzo di gravame ex art. 161 cod. proc. civ. e il giudice d’appello decide nel merito solo quando disponga di eguali e coincidenti poteri del primo giudice. La condizione non ricorre nella specie.
La pendenza di una procedura di concordato preventivo è ostacolo temporaneo alla dichiarazione di fallimento, secondo Cass., Sez. U., 9935/2015; venuta meno la procedura, si esaurisce il motivo ostativo. La statuizione di ammissibilità in rito resa dalla Corte d’appello ha quindi ripristinato l’ostacolo processuale alla declaratoria di insolvenza. La normativa fallimentare non consente alla Corte distrettuale di valutare per la prima volta l’ammissibilità di una procedura concorsuale: essa non può dichiarare direttamente il fallimento, ma solo pronunciarsi su una statuizione negativa, a mente dell’art. 22 l. fall. (Cass. 11014/2013; Cass. 15859/2014).
Ne segue che la Corte d’appello, ritenendo ammissibile in rito la domanda di concordato in contrasto con il tribunale, deve rimettere la stessa al primo giudice perché la valuti nel merito, anche quando la reputi inammissibile. Il principio è coerente con l’ordinanza n. 12542/2023, che riserva al tribunale investito della decisione sul fallimento la valutazione dell’eventuale inammissibilità della domanda. La sentenza è cassata, con rinvio al Tribunale di Treviso in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.