Ripetizione delle somme corrisposte sine titulo nel pubblico impiego contrattualizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21979 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora una P.A. attribuisca un trattamento economico di derivazione contrattuale, l’atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore, occorrendo la conformità alle previsioni della contrattazione collettiva; in assenza di tale conformità l’atto è affetto da nullità e la P.A., nel rispetto dei principi dell’art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata, agendo per la restituzione delle somme indebitamente versate. Non è applicabile al rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 il principio secondo cui la corresponsione di una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta in forza della contrattazione collettiva costituisce trattamento di miglior favore e può essere chiesta in restituzione solo previa dimostrazione di un errore riconoscibile e non imputabile al datore. Il datore di lavoro pubblico è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e la ripetibilità degli importi in eccesso non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell’accipiens, poiché tale norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi. La progressione economica nell’ambito di un’area professionale omogenea non comporta l’esercizio di mansioni superiori e, nelle ipotesi di illegittimità di detta progressione, non trova applicazione l’art. 2126 c.c.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente dell’amministrazione civile dell’Interno, era stata inquadrata nella qualifica C-c1 e inserita nell’Area Funzionale Terza, fascia retributiva F1, secondo il nuovo sistema di classificazione del personale di cui al CCNL 2006-2009 e al CCNI 2006-2009. Sosteneva che il superiore inquadramento le fosse stato riconosciuto con grave ritardo, essendo dovuto decorrere dal 31 dicembre 2007 o dal 1° gennaio 2008, e che in seguito avesse ottenuto il passaggio alla fascia F2 con decorrenza 1° gennaio 2010.

Con d.m. 1691 del 2020, in esecuzione di una sentenza definitiva del Tribunale di Matera, era stata esclusa, insieme ad altri dipendenti, dalla graduatoria già approvata per l’acquisizione della fascia F2, sul presupposto del difetto del requisito di permanenza biennale nella fascia F1 alla data del 31 dicembre 2009. Il Ministero dell’Interno aveva quindi avviato il recupero delle differenze salariali erogate dal gennaio 2010. La ricorrente chiese il reinserimento in graduatoria, l’accertamento dell’irripetibilità delle somme corrisposte e il risarcimento del danno per perdita di chances. Il Tribunale di Milano accolse la sola domanda di irripetibilità; la Corte d’appello di Bari, su appello del Ministero, ribaltò l’esito.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censurava la violazione dell’art. 2126 c.c., sostenendo che nella specie sarebbe stata sufficiente l’assegnazione di una fascia retributiva superiore, pur in assenza dell’esercizio di mansioni superiori. La doglianza è infondata. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, l’atto deliberativo di attribuzione del trattamento economico non basta a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore: occorre la conformità alle previsioni della contrattazione collettiva, e in sua assenza l’atto è affetto da nullità, con il correlativo obbligo della P.A. di agire per il ripristino della legalità violata.

Il Collegio esclude l’applicabilità del principio del trattamento di miglior favore, che consentirebbe la ripetizione solo previa dimostrazione di un errore riconoscibile e non imputabile al datore. Per le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 il datore pubblico è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo, e la ripetibilità non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell’accipiens, norma che, sul piano soggettivo, riguarda soltanto la restituzione di frutti e interessi.

La Corte aggiunge che la qualità della prestazione resa non esclude il diritto alla ripetizione: le posizioni economiche si acquisiscono solo all’esito delle apposite procedure e non comportano l’esercizio di mansioni superiori, sicché non può invocarsi l’art. 2126 c.c.

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2033 c.c., richiamando giurisprudenza amministrativa e convenzionale (sentenza Casarin contro Italia dell’11 febbraio 2021) che avrebbe escluso la ripetibilità in presenza di buona fede dell’accipiens e di notevole ritardo della P.A. La censura è inammissibile: la Corte d’appello aveva escluso, con valutazione di merito non sindacabile, la comparabilità della controversia con quella decisa dal giudice di Strasburgo. La situazione nasce dalla richiesta di passaggio a una posizione superiore avanzata senza i prescritti requisiti e dalla necessità della P.A. di conformarsi a un giudicato, circostanze che escludono un legittimo affidamento, data la correttezza dell’operato della P.A. La Corte costituzionale n. 8 del 2023 ha del resto negato che il diritto alla ripetizione possa venir meno per ragioni di affidamento. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

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