Riserva di appello differita e decesso della parte (Cass. civ. Sez. II n. 20956 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella prima udienza davanti al giudice istruttore successiva alla sentenza non definitiva, il procuratore che dichiari il decesso del proprio rappresentato può legittimamente formulare la riserva di impugnazione differita con dichiarazioni rese in unico contesto, ancorché la riserva di appello segua la dichiarazione di morte, trattandosi di mero fatto di verbalizzazione e non del succedersi di due distinte attività processuali. Il processo si interrompe automaticamente con la dichiarazione di decesso, a nulla rilevando che il giudice provveda all’interruzione solo in un momento successivo. È inammissibile il motivo che censuri la valutazione della consulenza tecnica d’ufficio quale omesso esame di un fatto decisivo, non essendo la CTU un fatto storico, e la doglianza che prospetti un diverso apprezzamento delle prove, rientrando tale attività nel potere del giudice di merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Vibo Valentia, investito della domanda con cui il ricorrente chiedeva l’eliminazione di servitù di veduta e passaggio asseritamente esercitate in danno del suo fondo e il rispetto delle distanze legali, aveva dapprima accertato con sentenza non definitiva l’illegittimità di alcune aperture e rimesso la causa sul ruolo per la consulenza tecnica d’ufficio.

All’udienza successiva il procuratore di una parte chiamata in garanzia ne aveva dichiarato il decesso; il giudice aveva disposto l’interruzione del giudizio, poi riassunto con ricorso dell’8 marzo 2005. La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha accolto il gravame quanto alla tempestività della riassunzione, ma ha deciso nel merito rigettando la domanda, sul rilievo che la striscia di terreno era destinata al pubblico transito e già acquisita dal Comune a titolo originario. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Esaminando con priorità il terzo motivo, di natura processuale, la Corte rigetta la censura di difetto di ius postulandi e di tardività della riserva di appello. Quanto agli eredi della parte deceduta, il principio è che la riserva formulata dal procuratore con dichiarazioni rese in unico contesto è valida, perché la sequenza tra dichiarazione di morte e riserva è mero fatto di verbalizzazione.

Quanto alle altre parti, il ricorrente ripropone una tesi già respinta in appello: poiché il processo si è interrotto automaticamente all’udienza del 22 luglio 2004, la prima udienza utile per la riserva è stata quella del 16 giugno 2005, prima udienza successiva alla riassunzione. La Corte condivide tali conclusioni.

Il primo motivo, sulla dicatio ad patriam, è inammissibile: la sentenza impugnata non ha invocato quell’istituto, ma l’occupazione appropriativa da parte del Comune, condannato al risarcimento, elemento incompatibile con la volontà di destinare un bene alla collettività con animo disinteressato e con carattere di continuità.

Il secondo motivo, sulla valutazione della CTU e sull’art. 115 c.p.c., è parimenti inammissibile, perché privo di autosufficienza: la consulenza recepita dal giudice non è un fatto storico ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al «minimo costituzionale». Per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti, non il diverso apprezzamento di quelle proposte, consentito dall’art. 116 c.p.c.

Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore dei due gruppi di controricorrenti e con distrazione a favore del difensore antistatario. Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.; sussistono quelli per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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