Cessione di ramo d’azienda e conversione dei contratti a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12331 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una pluralità di contratti a termine, la ritenuta nullità dell’apposizione del termine determina la conversione in un unico contratto a tempo indeterminato, con effetto retroattivo al momento della stipula del primo contratto a termine dichiarato illegittimo. Anche ai fini dell’operatività del meccanismo di cui all’art. 2112 cod. civ., il rapporto rimane unico, senza soluzione di continuità, con conseguente legittimazione passiva del cessionario rispetto ai crediti retributivi derivanti dal riconoscimento della pregressa anzianità. Nel caso di trasferimento di un’azienda bancaria, il cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione dell’art. 111 cod. proc. civ., senza che rilevi l’art. 58 d.lgs. n. 385/1993. L’onere di impugnazione nel termine dell’art. 32, secondo comma, lett. c), legge n. 183/2010 incombe soltanto al lavoratore che intenda contestare la cessione, non essendo configurabile alcun onere di far accertare formalmente la prosecuzione del rapporto.

Il Fatto

La lavoratrice aveva svolto attività di addetta allo sportello e cassiera presso una banca di credito cooperativo in forza di sette rapporti formalmente qualificati come borsa di studio e tirocinio, succedutisi dal dicembre 2003 al maggio 2010. La banca era stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli artt. 80 ss. d.lgs. n. 385/1993 e le attività e passività erano state cedute a una banca cessionaria a norma dell’art. 90 d.lgs. cit.

La lavoratrice aveva chiesto l’accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la condanna al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale e la Corte d’appello di Catanzaro avevano rigettato la domanda. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione; la banca cessionaria ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto escluso la novità della domanda nei confronti della banca cessionaria, osservando che, nel trasferimento di un’azienda bancaria, il cessionario assume la veste di successore a titolo particolare nel diritto controverso. Trova applicazione l’art. 111 cod. proc. civ., mentre l’art. 58 d.lgs. n. 385/1993 non implica la perdita della legittimazione sostanziale né processuale della banca cedente.

La Corte ha poi confermato il principio secondo cui l’azione proposta dal creditore di un istituto posto in liquidazione coatta amministrativa con cessione di attività e passività può essere accolta nei confronti del cessionario solo per i debiti risultanti dallo stato passivo, ai sensi dell’art. 90, secondo comma, d.lgs. n. 385/1993. Tale principio è tuttavia irrilevante rispetto alla questione devoluta, relativa al giudizio di accertamento pendente di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il percorso argomentativo poggia su tre principi. L’effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato prima del trasferimento è meramente precario e viene travolto dalla sentenza di annullamento, sicché il rapporto ripristinato si trasferisce al cessionario ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. Nel giudizio promosso dal lavoratore illegittimamente licenziato sussiste la legittimazione passiva del cedente, la cui posizione non è inscindibile da quella del cessionario. Infine, la conversione dei contratti a termine nulli in un unico rapporto a tempo indeterminato opera retroattivamente, con legittimazione passiva del cessionario per i crediti retributivi.

La Corte ha quindi rilevato che nel caso di specie è stato omesso l’accertamento della legittimità del licenziamento, oggetto del giudizio pendente in cui è subentrata la banca cessionaria. Ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Il ricorso incidentale condizionato, con cui la banca aveva dedotto la decadenza della lavoratrice ai sensi degli artt. 6 legge n. 604/1966 e 32 legge n. 183/2010, è stato rigettato. La Corte ha affermato che non è configurabile alcun onere del lavoratore, in caso di trasferimento d’azienda con cessione automatica dei contratti ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., di far accertare formalmente la prosecuzione del rapporto. L’onere di impugnazione incombe soltanto al lavoratore che intenda contestare la cessione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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