Casse privatizzate e calcolo pensionistico pro rata: inammissibile il ricorso della Cassa commercialisti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2110 del 01.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che riconosce il diritto dell’assicurato alla liquidazione della quota retributiva del trattamento pensionistico secondo il criterio del pro rata, per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007. Le Casse di previdenza privatizzate non possono adottare atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato, sostanziandosi in una prestazione patrimoniale imposta che solo la legge può introdurre ai sensi dell’art. 23 Cost.. L’azione di restituzione delle trattenute è soggetta alla prescrizione decennale, difettando i caratteri della liquidità ed esigibilità del credito richiesti per il termine quinquennale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova, confermando la sentenza del Tribunale di La Spezia, ha dichiarato l’illegittimità delle modalità di computo adottate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti per la liquidazione del trattamento pensionistico dell’assicurato. All’interessato, con decorrenza dal 1° luglio 2005, era stata liquidata la pensione di vecchiaia anticipata; la Cassa non aveva però determinato la quota retributiva secondo le disposizioni previgenti, con il criterio del pro rata valevole fino al 1° gennaio 2007, ma secondo le disposizioni regolamentari del 2004, che prevedevano criteri di computo meno favorevoli.
La Corte territoriale ha aderito all’orientamento della Suprema Corte che disconosce il potere della Cassa di prevedere, prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, modalità di calcolo della pensione in termini peggiorativi per gli assicurati, senza la salvaguardia delle anzianità già maturate. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui l’assicurato ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso, con cui la Cassa deduceva la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 e dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento, sviluppato anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016, che esclude che la Cassa possa adottare atti che si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge.
Quanto all’eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata nel secondo motivo, la Corte l’ha parimenti ritenuta inammissibile. Il credito restitutorio delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando dei caratteri della liquidità ed esigibilità, è assoggettato alla prescrizione decennale, secondo i principi ribaditi da Cass. n. 31527 del 2022 e successive conformi.
Il Collegio ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, non avendo l’istanza di decisione introdotto elementi nuovi. La definizione in conformità alla proposta non accettata ha comportato l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., secondo la valutazione legale tipica prevista dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., come statuito dalle Sezioni Unite n. 27195 e n. 27433 del 2023.
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Nota della Redazione
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