Dis-Coll: l'”evento di disoccupazione” è lo stato, non la cessazione del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8310 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 15, comma 15-bis, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, nel prevedere che a decorrere dal 1° luglio 2017 la Dis-Coll è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio “in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data”, va interpretato nel senso che per eventi di disoccupazione debbano intendersi le situazioni di disoccupazione verificatesi a partire da tale data, e non gli accadimenti che hanno determinato la cessazione del rapporto di collaborazione pregresso. La locuzione “eventi di disoccupazione” individua, quale evento protetto, lo stato di disoccupazione che consegue alla cessazione del rapporto, e non la cessazione stessa, sicché il diritto alla prestazione sussiste quando alla data del 1° luglio 2017 il lavoratore si trovi in condizioni di disoccupazione, ancorché il rapporto sia cessato il giorno antecedente.
Il Fatto
La lavoratrice, assegnista di ricerca presso un’università, aveva prestato attività in forza di molteplici contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l’ultimo dei quali con scadenza al 30 giugno 2017. A seguito della cessazione del rapporto, aveva domandato all’istituto previdenziale l’indennità di disoccupazione Dis-Coll, ottenendo il rigetto in primo grado. Il tribunale aveva ritenuto che, in base all’art. 7 della legge n. 81 del 2017, la provvidenza fosse dovuta solo per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017, con conseguente esclusione della domanda.
La Corte d’appello, in riforma della pronuncia, aveva invece riconosciuto il diritto alla prestazione, osservando che il rapporto di lavoro era cessato il 30 giugno 2017 e che alla data del 1° luglio 2017 la lavoratrice si trovava in stato di disoccupazione. Avverso tale decisione l’istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 15-bis del d.lgs. n. 22 del 2015 e sostenendo che l’evento di disoccupazione si era verificato prima del 1° luglio 2017, essendo il rapporto cessato il giorno precedente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per asserita violazione degli obblighi di deposito degli atti e documenti. Richiamando il principio secondo cui la violazione dell’obbligo di deposito è predicabile solo quando la mancata produzione riguarda atti il cui esame sia necessario per la decisione, il Collegio ha rilevato che i documenti indicati attenevano a circostanze fattuali pacifiche ed emergenti dalla sentenza impugnata, quali la presentazione della domanda e la data di cessazione del rapporto.
Nel merito, la Corte ha giudicato il ricorso infondato. Dopo aver ricostruito il quadro normativo, ricordando che l’art. 7, comma 1, della legge n. 81 del 2017 ha inserito nell’art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015 il comma 15-bis, estendendo la Dis-Coll anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio per gli eventi successivi al 1° luglio 2017, il Collegio ha richiamato il precedente di cui alla sentenza n. 3831 del 2025, che ha attribuito alla disposizione portata innovativa e non meramente esplicativa.
Quanto al significato della locuzione “eventi di disoccupazione”, la Corte ha valorizzato il dato testuale: la norma indica i fatti generatori del diritto nella “disoccupazione” in sé e non nel fatto che ha determinato la cessazione del rapporto. L’esame complessivo dell’art. 15 conferma tale lettura, poiché quando il legislatore ha inteso riferirsi alla cessazione del rapporto ha utilizzato formule diverse, quali “evento di cessazione dal lavoro” (commi 2, 3 e 6), mentre il comma 15-bis adotta la diversa espressione eventi di disoccupazione.
La Corte ha altresì disatteso i richiami giurisprudenziali operati dall’istituto. Quanto ai precedenti in tema di decorrenza del termine di decadenza per l’istanza amministrativa, essi concernono il dies a quo individuato nella “cessazione dal lavoro”, locuzione diversa da quella in esame. Quanto alla sentenza n. 34491 del 2024, essa riguarda una norma transitoria in tema di mini-AspI dal tenore non assimilabile. Il Collegio ha infine osservato che, in ambito previdenziale, l’evento protetto allude al fatto o alla situazione rispetto ai quali il legislatore prevede l’intervento del sistema di protezione sociale: con riferimento alla Dis-Coll, tale evento è individuato nello stato di disoccupazione, che costituisce il fatto rivelatore della condizione di bisogno.
In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata risulta conforme al criterio interpretativo enunciato, avendo la Corte territoriale riconosciuto il diritto alla prestazione in favore della lavoratrice il cui rapporto era cessato il 30 giugno 2017, con evento di disoccupazione verificatosi dal giorno successivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’istituto alle spese e declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.