Ripristino del finestrone e corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. civ. Sez. II n. 4067 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è affetta da ultrapetizione, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., la sentenza di appello che ordini la riduzione in pristino delle opere da cui deriva la parziale occlusione di un finestrone, quando tale statuizione costituisca una delle conseguenze del petitum già formulato in primo grado e riproposto in gravame. In tema di uso delle parti comuni dell’edificio, l’art. 1102 cod. civ. impone di ritenere illegittimo l’ampliamento di un locale deposito realizzato mediante occupazione del cortile comune, con la conseguente illegittimità dell’occlusione del finestrone da tale ampliamento derivante. È ammissibile il motivo di appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia posto in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica.

Il Fatto

Due fratelli convenivano in giudizio la sorella davanti al Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Afragola, chiedendo l’accertamento di opere abusive realizzate in violazione delle norme sulle distanze legali e con occupazione di parte del cortile comune, con condanna alla riduzione in pristino e al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda.

Investita del gravame, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento, condannava l’appellata all’abbattimento del vano lavanderia, realizzato in parte in occupazione del cortile comune, e delle opere da cui era derivata la parziale occlusione del finestrone di cassa scala affacciato sul primo pianerottolo di riposo. La soccombente impugnava la pronuncia per cassazione con due motivi; le parti controricorrenti resistevano con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avesse ordinato il ripristino del finestrone pur in assenza di una relativa domanda formulata nell’atto di citazione, nelle conclusioni e nelle memorie istruttorie del primo grado.

Il motivo è infondato. La Corte osserva che, dall’atto di appello, la richiesta accolta in sede di gravame risultava già riproposta. In applicazione dei principi sul uso delle parti comuni ex art. 1102 cod. civ., il giudice territoriale ha ritenuto illegittimo l’ampliamento del locale deposito mediante occupazione di parte del cortile per realizzare il vano lavanderia e, di conseguenza, illegittima la parziale occlusione del finestrone, che incide sulla normale destinazione di dare luce alla cassa scale.

L’ultrapetizione sussiste solo quando il giudice pronunzi oltre i limiti della domanda e delle eccezioni delle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (richiamate Sez. II n. 12534 del 2024, Sez. II ord. n. 2060 del 24.01.2019, Sez. II n. 11289 del 10.05.2018, Sez. U. n. 15353 del 2015). Nel caso concreto il bene richiesto nell’atto di appello era il ripristino del cortile comune nello stato originario e la restituzione di visibilità, illuminazione e areazione del vano scala: la Corte territoriale si è mantenuta entro il petitum.

Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per avere il giudice di seconde cure ritenuto ammissibile l’atto di appello benché in esso nessuna specifica doglianza sul finestrone risultasse proposta.

Anche tale motivo è inammissibile. Non è aspecifico il motivo di appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice possa cogliere natura, portata e senso della critica (richiamate Sez. U. n. 27199 del 16.11.2017 e Sez. VI n. 40560 del 17.12.2021). Nel caso di specie gli attori si erano doluti del rigetto della domanda relativa all’occupazione del cortile mediante ampliamento del deposito: era quindi superfluo sottoporre espressamente alla Corte d’Appello quella che era solo una conseguenza del dedotto ampliamento e dell’occupazione del cortile in violazione dell’art. 1102 cod. civ..

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

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