Danno da ritardo nel rilascio del permesso di costruire: risarcibile l’utile di impresa non percepito (TAR Puglia n. 727 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, proposta ai sensi dell’art. 30 c.p.a., è inquadrabile nello schema della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con la conseguente applicazione delle regole probatorie di cui all’art. 2697 c.c.. Grava pertanto sul danneggiato l’onere di provare il fatto, il danno ingiusto e il nesso di causalità. Il risarcimento per la lesione di un interesse legittimo presuppone l’accertamento della spettanza, certa o probabile, del bene della vita: in presenza di tale spettanza, il danno è dovuto per intero o, in caso di esito solo probabilistico, come perdita di chance. Il ritardo nella conclusione del procedimento, quando il titolo venga rilasciato in epoca successiva grazie all’intervento del commissario ad acta, configura una condotta gravemente negligente della pubblica amministrazione, a condizione che il nesso causale non sia interrotto da fattori sopravvenuti. La liquidazione del danno da mancato sfruttamento economico dell’infrastruttura va parametrata al solo utile di impresa, al netto delle spese di esecuzione del contratto, e limitata al periodo in cui l’inerzia amministrativa ha costituito l’unica causa ostativa.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione, aveva chiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un impianto radioelettrico. Nonostante il rilascio in via sostitutiva dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione, l’Amministrazione comunale era rimasta inerte. Solo a seguito dell’intervento di un commissario ad acta, nominato dal TAR, il titolo edilizio era stato rilasciato. La società aveva quindi agito per il risarcimento del danno, quantificato in misura corrispondente ai canoni di locazione non percepiti da tre diversi operatori di telefonia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riconosciuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, richiamando il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021, secondo cui la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura extracontrattuale. Ha ritenuto integrata la colpa dell’Amministrazione per la grave negligenza dimostrata dalla ripetuta violazione dei termini del procedimento e dalla necessità di ricorrere al commissario ad acta per ottenere il provvedimento.
Il giudice ha poi accertato che il bene della vita, ossia il permesso di costruire, fosse effettivamente spettante alla ricorrente, essendo stato rilasciato, seppur in ritardo. Ha altresì ritenuto provato il danno economico, valorizzando la documentazione attestante trattative serie e avanzate con gli operatori del settore, ma ha delimitato il periodo risarcibile a quello compreso tra il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’emanazione del titolo edilizio. Prima di tale data, i ritardi imputabili alla Regione erano idonei a interrompere il nesso causale, mentre dopo il rilascio del titolo ogni causa ostativa era venuta meno.
Quanto alla quantificazione, la Corte ha precisato che non è risarcibile l’intero canone di locazione, ma solo l’utile di impresa, con la detrazione delle spese necessarie per l’esecuzione del contratto e la considerazione del tempo occorrente per la costruzione dell’infrastruttura. Ha quindi disposto la condanna dell’Amministrazione alla proposta di pagamento di una somma da liquidare secondo i criteri indicati, applicando il meccanismo di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a., qualificando il credito come debito di valore con il cumulo di interessi e rivalutazione.
La significativa discordanza tra gli importi richiesti e quelli effettivamente liquidabili ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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