Revisione patente legittima per reiterata incomprensione delle regole sulle rotatorie (TAR Marche n. 907 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione della patente di guida ex art. 128 C.d.S. non richiede una correlazione automatica tra gravità del sinistro e provvedimento, potendo un’infrazione lieve far insorgere, per le modalità della condotta, il dubbio sulla permanenza dei requisiti psico-fisici e tecnici del conducente. La misura non è finalizzata ad accertare responsabilità nella causazione di sinistri, ma a verificare l’idoneità alla guida. Il consolidato indirizzo che esclude la legittimità della revisione fondata sulla mera violazione delle norme di circolazione non opera quando il comportamento dell’interessato, documentato nel verbale degli agenti, riveli l’ignoranza delle regole della strada.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Motorizzazione Civile disponeva la revisione della propria patente di guida, a seguito di un sinistro verificatosi in una rotatoria, dove aveva omesso di concedere la precedenza a un furgone già circolante nell’anello. Dal rapporto della Polizia Stradale emergeva che la conducente, nonostante le ripetute spiegazioni degli agenti sulle regole di precedenza, continuava ad inveire contro l’altro conducente, addossandogli la responsabilità dell’incidente. Tale insistenza aveva indotto gli operatori a segnalare la donna alla Motorizzazione, dubitando della sua conoscenza delle norme sulla circolazione.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Marche, pur condividendo i principi richiamati dalla ricorrente circa l’illegittimità della revisione disposta per il solo fatto di una violazione stradale, ha ritenuto la fattispecie concreta differente. L’attenzione degli agenti non era stata catturata dalla gravità del sinistro, ma dalla circostanza che la conducente, malgrado le spiegazioni ricevute sul corretto modo di impegnare le rotatorie, continuasse a sostenere la responsabilità dell’altro veicolo, pur essendo pacifico che quest’ultimo avesse già impegnato la rotonda e quindi godesse della precedenza.
Tale comportamento è stato valutato dal Collegio come sintomatico dell’assenza dei requisiti tecnici per la guida. L’enfasi sulla velocità del furgone è stata ritenuta irrilevante, in quanto la revisione ex art. 128 C.d.S. non è finalizzata ad accertare le responsabilità nella causazione dei sinistri, compito demandato ad altre sedi, ma a verificare la persistenza dell’idoneità alla guida. Le giustificazioni legate alla concitazione del momento, non provate, sono state considerate inconferenti.
Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso, ritenendo che i dubbi circa il possesso dei requisiti non fossero manifestamente infondati, risultando il provvedimento di revisione adeguatamente supportato dal verbale della Polizia Stradale, non impugnato davanti al Giudice di Pace.
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Nota della Redazione
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