Riscatto anni di studio: somma dei corsi solo entro la durata legale (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riscatto del periodo di studi universitari ai fini pensionistici, previsto dall’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 184/1997, presuppone il positivo completamento del corso di studi e opera solo per gli anni relativi al corso di laurea portato a termine. In caso di transito da una facoltà a un’altra, possono essere sommati agli anni della nuova facoltà anche gli anni della facoltà di provenienza, ma il periodo complessivo riscattabile resta contenuto nella durata del corso legale concluso. È irrilevante il numero degli esami sostenuti e superati nell’anno non computabile, poiché il calcolo degli anni riscattabili non dipende dalla data di effettivo superamento degli esami. Il periodo già coperto da contribuzione obbligatoria o figurativa è escluso dal riscatto.
Il Fatto
La ricorrente si iscrive nell’anno accademico 1982/1983 alla facoltà di economia e commercio e, senza soluzione di continuità, transita nell’anno accademico 1984/1985 alla facoltà di giurisprudenza, conseguendo la laurea in un corso di durata quadriennale. Per effetto del riconoscimento degli esami già sostenuti, al momento del transito viene iscritta direttamente al secondo anno. Dal marzo 1985 inizia a lavorare presso l’INPDAP, con copertura contributiva del periodo successivo.
L’INPS riconosce ai fini del riscatto un anno, quattro mesi e tre giorni, corrispondenti al primo anno di economia e commercio e alla parte del secondo anno di giurisprudenza scoperta da contribuzione. La ricorrente chiede l’accertamento del diritto al riscatto anche del secondo anno di economia e commercio, sostenendo di avervi superato due esami poi riconosciuti in giurisprudenza. L’Istituto resiste, ribadendo la correttezza del conteggio.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda i criteri di computo del periodo riscattabile quando lo studente, iscritto a più corsi, abbia poi conseguito la laurea in uno solo di essi. Il giudice ricostruisce la disciplina dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 184/1997, che consente il riscatto, in tutto o in parte, del periodo corrispondente alla durata del corso legale di studio universitario, a condizione che sia stato conseguito il relativo titolo e che il periodo non sia già coperto da contribuzione obbligatoria o figurativa.
Da qui la regola: poiché il riscatto presuppone il completamento del corso di studi, in caso di iscrizione a più corsi prima del conseguimento della laurea sono riscattabili unicamente gli anni relativi al corso portato a termine positivamente. Se invece lo studente, dopo l’iscrizione a una facoltà, transita ad altro corso e, per effetto del riconoscimento degli studi compiuti, ottiene l’iscrizione a un anno diverso dal primo, possono essere sommati agli anni della nuova facoltà anche quelli della facoltà di provenienza. Il periodo complessivo riscattabile corrisponde, in ogni caso, alla durata del corso legale concluso.
Su questa base il ricorso è rigettato. L’Istituto ha correttamente applicato la disciplina, riconoscendo alla ricorrente la facoltà di riscattare, oltre agli anni del corso portato a termine, un solo ulteriore anno: e ciò perché al transito ella ha ottenuto l’iscrizione al secondo anno, con la conseguenza che agli anni di giurisprudenza può essere sommato un solo anno di studi precedenti.
Il fatto che buona parte del periodo di iscrizione a giurisprudenza sia coperta da contribuzione previdenziale non incide sui criteri di calcolo, perché quel periodo è semplicemente escluso dal conteggio. Il giudice dichiara inoltre irrilevante il superamento di alcuni esami nel secondo anno di economia e commercio, poi riconosciuti in giurisprudenza: la data di effettivo superamento non incide sul numero degli anni riscattabili. La circostanza risulta peraltro introdotta tardivamente, in occasione della discussione orale. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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