Fondi antiusura, difetto di giurisdizione del liquidatore e prescrizione dell’azione erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 21 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fondi antiusura ex art. 15 della legge n. 108/1996, la giurisdizione della Corte dei conti si radica solo finché il Confidi destinatario delle somme svolge la funzione pubblicistica di sostegno all’accesso al credito degli imprenditori a rischio di usura. Con la messa in liquidazione tale funzione cessa e il rapporto tra il Consorzio e il proprio liquidatore assume natura privatistica, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sugli obblighi, anche restitutori, del liquidatore. Quanto all’azione di responsabilità per danno erariale, il termine prescrizionale quinquennale decorre dalla conoscibilità obiettiva del pregiudizio ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., desumibile dalla nota con cui l’amministrazione abbia chiesto la restituzione delle somme e abbia segnalato in sede penale le irregolarità gestorie.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in riassunzione due convenuti — l’amministratore e il liquidatore di un Consorzio artigiano di garanzia fidi — chiedendone la condanna al risarcimento, in favore del MEF, di un danno erariale quantificato in euro 2.674.970,88, oltre interessi per euro 640.581,34.

Il pregiudizio deriverebbe dalla cattiva gestione dei fondi antiusura affidati al Consorzio per il periodo 23.4.1998-23.11.2011 e non impiegati per lo scopo di destinazione né restituiti al Ministero al maturarsi delle cause di estinzione. Un primo giudizio si era concluso con il rigetto per difetto di prova; la decisione è stata annullata in appello con rinvio, dando luogo alla riassunzione nei confronti dei soli due convenuti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal liquidatore. La giurisdizione contabile si radica quando il danno erariale sia correlato a un rapporto di servizio, cioè quando il soggetto sia inserito nell’apparato organizzativo pubblico e investito di una funzione volta a un fine istituzionale, retta da regole di diritto amministrativo.

Il Confidi era stato effettivamente investito di una funzione di rilievo pubblicistico con il conferimento dei fondi antiusura, con conseguente giurisdizione contabile sui comportamenti dei propri amministratori. Tuttavia il Consorzio resta un ente di diritto privato, costituito come società cooperativa a responsabilità limitata e disciplinato dal codice civile.

Con la messa in liquidazione — deliberata dall’assemblea dei soci il 20 gennaio 2012 — la funzione pubblicistica è cessata, perché il Consorzio non poteva più concedere garanzie né gestire fondi antiusura. Il rapporto tra il Confidi in liquidazione e il proprio liquidatore è quindi di natura squisitamente privatistica, regolato dalle norme del codice civile sulla liquidazione.

Ne deriva che sugli obblighi, anche restitutori, del liquidatore sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, con rigetto della pretesa nei suoi confronti.

Quanto alla posizione dell’amministratore, il Collegio accoglie l’eccezione di prescrizione. Il termine decorre dalla verificazione del fatto dannoso, ma richiede anche la conoscibilità obiettiva del pregiudizio da parte dell’amministrazione, in applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e secondo l’indirizzo delle Sezioni Riunite richiamato nel testo (SS.RR. nn. 2/2003/QM; 848/1993 e 884/1993).

La piena conoscibilità va collocata, al più tardi, nella nota del 12 aprile 2012 indirizzata alla Procura della Repubblica, con cui l’Ispettore rappresentava la relazione del 30 gennaio 2012, la grave situazione di disordine contabile e la richiesta di restituzione dell’intera quota capitale. Il termine quinquennale è dunque spirato il 12 aprile 2017, mentre l’atto di invito a dedurre è stato notificato il 18 maggio 2018: l’azione è pertanto improponibile. Le statuizioni, di natura processuale, giustificano l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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