Controllo concomitante PNRR “Arvier Agile”: criticità attuative e governance del progetto (Corte dei Conti Sez. contr. Valle d’Aosta n. 33 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione in corso di esercizio dei progetti finanziati dal PNRR ex art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021 e art. 3, comma 4, legge n. 20/1994 ha ad oggetto la verifica di economicità, efficienza ed efficacia dell’acquisizione e dell’impiego delle risorse, anche in funzione del tempestivo accertamento di ritardi e disfunzioni. La cessazione del controllo concomitante per gli interventi PNRR, disposta dall’art. 1, comma 12-quinquies, d.l. n. 44/2023, non esclude il controllo successivo sulla gestione, che prosegue sulle medesime iniziative. Costituisce profilo di elevata criticità, per un piccolo comune con risorse umane limitate, l’attivazione di un progetto di rilevante entità finanziaria senza adeguata valutazione di impatto organizzativo e senza la preventiva definizione degli interventi.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo ha esaminato il progetto denominato “Arvier Agile. La cultura del cambiamento”, finanziato con 20 milioni di euro a valere sulla Missione 1, Componente 3, Misura 2, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” del PNRR. Il soggetto attuatore è il Comune di Arvier, ente di ridotte dimensioni destinatario di un trasferimento di notevole impatto sul proprio bilancio.

Dopo un primo controllo di cui alla deliberazione n. 4/2023, la Sezione ha proseguito l’esame sullo stato di attuazione, tenendo conto delle modifiche normative intervenute nel 2023 sul controllo concomitante. L’indagine ha riguardato il contesto organizzativo, la situazione economico-finanziaria del soggetto attuatore, le rimodulazioni progettuali e l’avanzamento delle singole azioni.

La Motivazione della Corte

La Corte ha muovito dal quadro normativo del controllo sulla gestione, richiamando il fondamento nell’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021 e nell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994. Il controllo è volto ad accertare tempestivamente ritardi e anomalie dell’azione amministrativa, onde consentire l’adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le disfunzioni.

La Sezione ha rilevato che, al momento della presentazione del progetto, non era stata svolta alcuna valutazione d’impatto sulla sostenibilità organizzativa. Il finanziamento, oltre cinque volte la dimensione ordinaria del bilancio dell’ente, avrebbe richiesto una struttura amministrativa adeguata, risultata invece carente. Il soggetto attuatore ha rappresentato le proprie difficoltà di personale sin dalle prime fasi attuative.

Un secondo profilo di criticità ha riguardato l’incompiuta definizione delle misure progettuali. Il progetto, robusto sul piano concettuale, è apparso debole nella trasposizione pratico-operativa, con particolare riferimento alle azioni immateriali. Tali incompletezze non sono state recuperate nel periodo intercorrente tra l’assegnazione delle risorse e il primo controllo.

La Corte ha poi esaminato il rafforzamento della capacità amministrativa. Il fabbisogno di personale inizialmente individuato è stato ridefinito, con il MiC che ha espresso riserve sull’ammissibilità di alcune figure, in particolare quella dirigenziale, rispetto alle indicazioni della circolare MEF-RGS n. 4/2022. La Regione è intervenuta con legge regionale n. 12/2023, autorizzando assunzioni in deroga e il distacco di personale regionale.

Quanto alle rimodulazioni progettuali, intervenute in più tornate, la Sezione ha osservato che le stesse, pur prendendo atto da parte del MiC, hanno comportato un ulteriore allungamento dei tempi di avvio delle attività, contribuendo al ritardo complessivo nell’attuazione dell’intervento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *