Riscatto previdenziale ammesso nonostante transazione sul rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lav n. 20019 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accordo transattivo stipulato tra il lavoratore e il datore di lavoro in occasione della cessazione del rapporto, pur se di contenuto generale, non ha natura “tombale” e non include i diritti nascenti dal rapporto previdenziale, sia per la diversità dei soggetti coinvolti sia perché detti diritti non sono ancora sorti al momento della conciliazione. La domanda di riscatto della posizione individuale ex art. 10 d.lgs. n. 124/1993 ha petitum e causa petendi distinti rispetto alla domanda di riconoscimento del trattamento pensionistico integrativo, con la conseguenza che non integra un abusivo frazionamento del credito. Il diritto al riscatto sorge con la cessazione della partecipazione al fondo, che si verifica con la cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla maturazione dei requisiti per la pensione.

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente dell’istituto di credito dal 1969 al 2001, aveva risolto consensualmente e anticipatamente il rapporto di lavoro, stipulando una transazione definita “tombale” con la quale le parti avevano dichiarato di ritenere soddisfatti tutti i diritti, pretese e crediti vantati e deducibili in relazione al rapporto di lavoro e alla sua cessazione. Il lavoratore, dopo aver visto respinta la domanda di trattamento pensionistico integrativo, agiva in giudizio per ottenere il riscatto della posizione previdenziale maturata presso il fondo aziendale, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 124/1993 e dell’art. 59, comma 32, legge n. 449/1997. Il tribunale e la corte d’appello accoglievano la domanda, rigettando le eccezioni di intervenuta transazione, di giudicato e di abusivo frazionamento del credito sollevate dall’istituto di credito e dal fondo pensione, i quali proponevano ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel respingere il ricorso, ha preliminarmente distinto la posizione lavorativa-retributiva da quella previdenziale-contributiva. La prima aveva trovato definizione nell’accordo transattivo del 20/06/2001, avente ad oggetto la risoluzione anticipata del rapporto e la conciliazione di tutte le controversie inerenti al rapporto di lavoro e alla sua cessazione. L’accordo, tuttavia, non coinvolgeva i soggetti interessati al rapporto previdenziale, come l’INPS e il fondo complementare, e non introduceva reciproche concessioni su entità, tempi e modalità dei trattamenti a quest’ultimo connessi. La transazione, pertanto, involgeva sì istituti retributivi che potevano incidere sul regime previdenziale, ma non coinvolgeva i diritti previdenziali in sé, non rinunciati né conciliati, anche perché al momento dell’accordo il diritto alle connesse prestazioni non era ancora sorto.

La Corte ha poi escluso la violazione del giudicato e la configurabilità di un abusivo frazionamento del diritto di credito. La domanda di trattamento pensionistico integrativo e quella di riscatto della posizione individuale hanno origine da due fonti causali diverse e non vi è tra loro un rapporto di necessaria consequenzialità o continenza, ben potendo l’iscritto attivare, in via alternativa, una delle tre modalità di esercizio contemplate dall’art. 10 d.lgs. n. 124/1993: trasferimento ad altro fondo, trasferimento a forme pensionistiche individuali o riscatto.

Quanto all’ammissibilità del riscatto per i fondi a prestazione definita preesistenti, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso dalle Sezioni Unite n. 477 del 14.01.2015, secondo cui l’art. 10 d.lgs. n. 124/1993 si applica anche ai fondi pensionistici preesistenti all’entrata in vigore della legge n. 421/1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali, quindi anche a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva. Il concetto di posizione previdenziale individuale è stato nettamente distinto da quello di conto individuale, attenendo il primo al valore maturato dal singolo iscritto nel programma previdenziale e il secondo alla mera tecnica di gestione del patrimonio del fondo.

Con riferimento alla decorrenza del diritto al riscatto, la Corte ha precisato che la cessazione della partecipazione al fondo si verifica con la cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla maturazione del diritto a pensione. Il presupposto del diritto al riscatto e del diritto alla portabilità è comune, ossia la cessazione della partecipazione al fondo, con la conseguenza che il diritto sorge in correlazione con il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e non con quello contributivo per la pensione di anzianità.

La Corte ha infine dichiarato l’inammissibilità del quinto e del sesto motivo di ricorso per genericità e carenza di riferimenti nei motivi di appello e ha rigettato il settimo motivo, che non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente applicato la normativa alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *