Cartella di pagamento notificata con raccomandata diretta non richiede raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22475 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa, in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, con esclusione dell’art. 1, comma 813, della l. n. 145 del 2018, privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982. La mancata impugnazione della cartella entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 determina la stabilizzazione del debito, rendendolo irretrattabile e precludendo ogni contestazione relativa alla pretesa originaria, ivi compresa la prescrizione già maturata anteriormente alla notifica.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Catania confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dall’avvocato contribuente avverso un’intimazione di pagamento e la cartella ad essa sottesa, emesse per crediti dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Il giudice di merito aveva ritenuto tardiva l’opposizione, calcolando il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella, avvenuta il 18.4.2012.

Avverso tale sentenza l’avvocato proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando, in particolare, l’invalidità della notifica della cartella per il mancato inoltro della raccomandata informativa e l’omessa valutazione della prescrizione dei crediti relativi alle annualità 2001-2007. Resisteva con controricorso la Cassa forense, mentre l’agente della riscossione si costituiva tardivamente.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, esaminato il primo motivo, lo ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. L’inammissibilità deriva dalla violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c.: la ricorrente non aveva trascritto gli elementi essenziali dell’atto di notifica, impedendo al Collegio di valutare se questa fosse stata effettuata a mezzo ufficiale giudiziario o direttamente dalla Cassa tramite il servizio postale.

Quanto al merito, la Suprema Corte ha precisato che, nell’ipotesi di notifica della cartella eseguita dal concessionario mediante il servizio postale, la ritualità è governata dall’art. 14 della l. n. 890 del 1982 e non dall’art. 139 c.p.c., come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, la cui motivazione è stata emendata ai sensi dell’art. 384 c.p.c.. La notifica diretta si perfeziona, per espressa previsione normativa, nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dal comma 3, quale, nel caso di specie, la madre della ricorrente.

Richiamando i principi già affermati da Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 9400/2022 e Cass. n. 39159/2022, il Collegio ha ribadito che in tale ipotesi non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme sul servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, con esclusione dell’art. 1, comma 813, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva.

I motivi secondo e terzo, concernenti l’omessa valutazione della prescrizione maturata anteriormente alla notifica, sono stati esaminati congiuntamente e rigettati. La Corte ha ricordato che la mancata impugnazione della cartella entro il termine perentorio di quaranta giorni determina la stabilizzazione del debito, rendendolo irretrattabile e precludendo ogni contestazione sulla pretesa originaria, compresa quella di prescrizione già maturata, secondo il principio affermato da Cass. Sez. U. n. 23397/2016 e successive conformi. Infondato è stato ritenuto anche il quarto motivo relativo alla condanna alle spese, disposta in conformità al principio di soccombenza. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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