La contestazione stragiudiziale del credito non esclude la prescrizione presuntiva del compenso dell’avvocato (Cass. civ. Sez. 2 n. 1947 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione presuntiva delle prestazioni professionali dell’avvocato, l’ammissione del debitore, resa fuori dal giudizio, che l’obbligazione non è stata estinta, non costituisce motivo di rigetto dell’eccezione ai sensi dell’art. 2959 c.c., ma vale esclusivamente a interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. La prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 c.c. opera anche successivamente a tale ammissione, potendosi presumere che nel decorso del termine predeterminato dal legislatore sia intervenuto l’adempimento dell’obbligazione. Il principio si estende anche al credito per il rimborso delle spese sostenute dal professionista, ove accessorio alla pretesa di pagamento del compenso.
Il Fatto
L’avvocato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva rigettato la sua domanda di condanna al pagamento dei compensi professionali per prestazioni giudiziali civili. Il giudice di merito aveva accolto l’eccezione della convenuta relativa alla prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., computando quale dies a quo la richiesta scritta di pagamento del 18 marzo 2011, successiva alla revoca del mandato. La professionista lamentava, tra l’altro, l’omesso esame di una successiva lettera di contestazione dell’eccessività degli onorari, ritenendola incompatibile con l’eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il motivo relativo alla prescrizione, ritenendolo infondato. Ha evidenziato che l’omesso esame della lettera di contestazione del 26 aprile 2011 non è decisivo, in quanto, anche volendo considerare quel documento come un’ammissione della debitrice che l’obbligazione non era stata estinta, la successiva richiesta di pagamento è stata inviata solo il 27 luglio 2015, ben oltre il termine triennale previsto dalla norma.
La Suprema Corte ha richiamato il principio consolidato per cui, in tema di prescrizione presuntiva, l’ammissione stragiudiziale del debitore non impedisce il maturarsi della prescrizione, ma vale solo a interromperla, ai sensi dell’art. 2944 c.c. La ragione giustificativa dell’istituto, fondato sulla presunzione di avvenuto pagamento decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, continua ad operare anche dopo tale ammissione.
Quanto al primo motivo, relativo alla mancata liquidazione delle spese, la Corte ha chiarito che il rigetto del secondo motivo comporta il rigetto anche del primo, dal momento che la prescrizione presuntiva si estende al credito per il rimborso delle spese. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, rilevando che il Tribunale aveva già affermato che la professionista aveva riferito di aver ricevuto integrale rimborso delle spese vive.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza condanna alle spese per la mancata costituzione dell’intimata. La Corte ha invece condannato la ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., avendo definito il giudizio in conformità alla proposta del Consigliere delegato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.