Rito abbreviato in appello contabile ed estinzione del giudizio per pagamento (Corte dei Conti Sez. II App. n. 265 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile l’istanza di rito abbreviato proposta dal soggetto condannato, previo parere favorevole del pubblico ministero, è ammissibile e va accolta quando la condanna non derivi da doloso arricchimento. Il pagamento della somma fissata dal Collegio nel decreto di ammissione, non inferiore al settanta per cento del danno contestato in citazione, determina la definizione agevolata del giudizio. Accertato l’integrale versamento nei termini, il giudice dichiara estinto il procedimento e condanna l’appellante alle spese del grado, liquidate nel dispositivo.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Puglia ha convenuto in giudizio il direttore sanitario di una struttura ospedaliera, imputandogli un danno indiretto alle finanze dell’azienda sanitaria locale. Il pregiudizio derivava dalla condanna subita dall’azienda, passata in giudicato, a risarcire un dipendente per demansionamento protrattosi tra il gennaio 2011 e il giugno 2013.
La Sezione di primo grado, con sentenza n. 380/2023, ha accolto la domanda e ha imputato al convenuto il settanta per cento del danno, pari a euro 33.334,03, assolvendo l’altra convenuta per difetto di prova del nesso causale e dell’elemento soggettivo. L’appellante ha impugnato la decisione e, contestualmente al gravame, ha chiesto la definizione agevolata ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento del settanta per cento della somma contestata.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha esaminato anzitutto l’ammissibilità dell’istanza. L’art. 130 c.g.c. consente ai soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna di chiedere che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al settanta per cento del danno contestato in citazione, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero. La richiesta può essere formulata per la prima volta in appello, a pena di decadenza, contestualmente al gravame principale. È invece inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante.
Nel caso concreto la Procura generale ha espresso, con atto depositato il 31 maggio 2024, parere favorevole all’ammissibilità e all’accoglimento dell’istanza nella misura del settanta per cento della domanda azionata. Il Collegio, con decreto n. 4/2024, ha ritenuto l’istanza ammissibile e accoglibile, quantificando la somma dovuta in euro 23.333,82 in favore dell’azienda sanitaria e in euro 179,87 per le spese del giudizio di primo grado, e ha fissato i termini per i versamenti e per il deposito della documentazione.
La documentazione prodotta dalla difesa dell’appellante ha comprovato l’esecuzione dei pagamenti: bonifico bancario del 26 giugno 2024, regolarmente riscosso dall’azienda con reversale d’incasso, e versamento delle spese mediante conto corrente postale nella medesima data. Nell’udienza camerale dell’8 ottobre 2024 le parti hanno confermato la sussistenza delle condizioni per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Accertato l’integrale adempimento, la Corte ha dichiarato definito il giudizio n. 61436. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 96,00 a carico dell’appellante. La pronuncia conferma che il rito abbreviato contabile, una volta perfezionato il pagamento, preclude ogni ulteriore scrutinio nel merito dei motivi di appello.
Nota della Redazione
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