Parifica del rendiconto regionale e sindacato sulla legalità del bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 99 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, l’oggetto principale del sindacato è la validazione del risultato di amministrazione, mediante un controllo di legittimità e/o regolarità dei dati contabili e l’esame dei fatti gestionali sottostanti. Il controllo è esercitato secondo parametri costituzionali di equilibrio e di coordinamento della finanza pubblica e in rapporto alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011. L’adozione medio tempore, da parte dell’Assemblea regionale, della legge di approvazione del rendiconto non esime la Corte dal controllo di legittimità, poiché le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti restano distinte e non confliggenti. La decisione di parifica ha esito dicotomico — parifica o non parifica — e, in caso di esito positivo, non preclude l’approvazione della relazione che segnala le criticità gestionali non incidenti sugli equilibri di bilancio.

Il Fatto

Il progetto di legge di rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2023 è stato acquisito dalla Sezione regionale di controllo il 3 maggio 2024, nelle componenti del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico. Nelle more del giudizio, l’Assemblea regionale ha approvato la legge regionale di approvazione del rendiconto, sopraggiunta rispetto all’avvio del controllo di parificazione.

Dalle risultanze contabili emerge un risultato di amministrazione positivo pari a 1.226.324.576,09 euro, con una parte disponibile negativa pari a -1.135.758.921,88 euro. La questione sottoposta alla Sezione concerne la possibilità di pervenire alla parifica nonostante l’intervenuta approvazione legislativa del rendiconto da parte dell’Assemblea.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalle indicazioni della Corte costituzionale che hanno definito l’oggetto del giudizio di parificazione: la validazione del risultato di amministrazione, attraverso un controllo di legittimità e/o regolarità dei dati contabili e l’esame dei fatti gestionali sottostanti. Il rendiconto deve contenere, in coerenza con gli allegati, il risultato di amministrazione, il risultato della gestione annuale, lo stato dell’indebitamento e le passività applicate agli esercizi futuri.

Alla stregua di tali parametri, la proposta di legge recante il rendiconto è stata approvata entro i termini e trasmessa con gli allegati conformi ai modelli ministeriali. I controlli effettuati hanno attestato il rispetto dei limiti autorizzatori delle previsioni di spesa definitive di competenza e di cassa, il rispetto del limite di indebitamento complessivo, il conseguimento del saldo di finanza pubblica e degli ulteriori obiettivi di spesa richiesti dalle leggi statali di coordinamento.

È stata inoltre riscontrata la corretta costituzione del risultato di amministrazione, la sostanziale congruità dei fondi accantonati e vincolati e il conseguimento degli obiettivi annuali di ripiano dei disavanzi. Su queste basi la Sezione ha ritenuto non ostativa la sopravvenuta legge regionale di approvazione del rendiconto.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra controllo politico e controllo di legittimità. L’approvazione del rendiconto da parte dell’Assemblea legislativa integra un controllo politico sulle scelte finanziarie dell’esecutivo; il controllo di legittimità riservato al giudice contabile quale organo di garanzia della legalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche non può arrestarsi per il sopravvenire della legge di approvazione, essendo strumentale ad assicurare il rispetto dei precetti costituzionali sull’equilibrio di bilancio. Le due sfere restano distinte e non confliggenti.

La Corte sottolinea infine che la decisione di parifica mette a disposizione dell’ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio e incidono sul suo ciclo, in linea con il principio di continuità del bilancio, essendo il bilancio stesso bene pubblico. La Sezione, pertanto, parifica il rendiconto nelle sue componenti e approva la relazione allegata, che evidenzia criticità attinenti alla gestione finanziario-contabile e amministrativo-organizzativa prive di immediata incidenza sugli equilibri, disponendo la trasmissione della decisione e della relazione agli organi competenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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