Rito abbreviato contabile: definizione del giudizio con pagamento della somma agevolata (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 123 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c., la definizione alternativa del giudizio di responsabilità consegue all’accertamento, da parte del collegio in camera di consiglio, dell’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata con il decreto di ammissione. Il pagamento della somma agevolata non è una mera facoltà del convenuto, ma l’adempimento che perfeziona la definizione agevolata e che il giudice è chiamato a verificare prima di chiudere il giudizio. La sentenza che definisce il rito abbreviato provvede sulle spese, liquidandole secondo il criterio della soccombenza, ed è espressamente non impugnabile in primo grado.
Il Fatto
La Procura Regionale conveniva in giudizio una dirigente medico per sentirla condannare, a titolo di colpa grave, al risarcimento del pregiudizio erariale quantificato in euro 8.630,00. La somma corrispondeva a quanto corrisposto dall’azienda ospedaliera a un paziente che aveva definito transattivamente un contenzioso risarcitorio dopo un intervento chirurgico.
Secondo la prospettazione accusatoria, l’addebito risiedeva nell’aver estratto un dente sano anziché quello oggetto della programmata avulsione chirurgica. La convenuta, dopo aver eccepito l’infondatezza della pretesa, presentava istanza di definizione abbreviata del giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di una somma pari al 30% della pretesa risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricostruisce il meccanismo dell’art. 130 c.g.c., che colloca il rito abbreviato in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire all’erario l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie. La richiesta va proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta, previo parere concorde del pubblico ministero, e può avere ad oggetto una somma non superiore al 50 per cento della pretesa azionata in citazione.
Sul punto del quantum, la Procura Regionale aveva espresso parere favorevole in ordine all’an debeatur, ma aveva ritenuto che la somma dovuta dovesse essere ragguagliata al 50% del danno contestato, pari a euro 4.315,00, anziché al 30% proposto dalla convenuta.
Il collegio, accogliendo l’istanza, determinava la somma dovuta e fissava un termine perentorio di trenta giorni per il versamento, stabilendo l’udienza in camera di consiglio per accertare l’avvenuto adempimento. La somma veniva definitivamente fissata in euro 4.315,00.
In sede di verifica, la Corte accerta che il pagamento è stato eseguito tempestivamente e in unica soluzione, come comprovato dalla documentazione contabile depositata, segnatamente copia del bonifico bancario effettuato in favore dell’amministrazione sanitaria, con valuta di regolamento coincidente con la data dell’operazione.
Il pubblico ministero ha concordato sull’espletamento delle formalità del rito speciale, associandosi alle conclusioni della difesa, ma ha insistito per la condanna alle spese. Il collegio dichiara pertanto la definizione alternativa del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e, applicando il criterio della soccombenza, liquida le spese in euro 122,47 a carico della convenuta. La sentenza è espressamente non impugnabile in primo grado ai sensi del comma 9.
Nota della Redazione
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