Conto agente riscossore approvato: irregolarità formali non ostano al discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 135 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le irregolarità formali del conto giudiziale dell’agente contabile che non incidono sulla correttezza della gestione non ostano all’approvazione del conto e al discarico dell’agente, ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c. La tardività della parifica rispetto all’approvazione del bilancio di esercizio dell’ente è superata quando i controlli sul conto sono stati svolti dall’amministrazione prima della predisposizione del bilancio, al fine di raccordare le scritture contabili con la resa dell’agente. La mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. non è addebitabile all’agente contabile, ma all’amministrazione, tenuta per legge a tale adempimento.
Il Fatto
La società, subentrata per fusione in tutti i rapporti commerciali del precedente affidatario, ha operato come agente della riscossione di un ente del servizio sanitario regionale per l’esercizio 2019. Il servizio riguardava il noleggio di riscuotitrici automatiche dei proventi da ticket sanitari, con svuotamento, conteggio e riversamento delle somme sul conto del tesoriere.
Il conto giudiziale esponeva riscossioni per euro 367.674,45 e riversamenti per euro 367.678,70, con una differenza di euro 4,25 dovuta a un resto non erogato a fronte di una transazione rifiutata dal sistema delle casse. Il Magistrato istruttore, rilevata la presentazione tardiva del conto, la parifica successiva all’approvazione del bilancio e l’omesso deposito della relazione dell’organo interno, ha rimesso gli atti alla Sezione per l’esame del conto ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c., trattandosi dell’ultima gestione dell’agente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c., che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili. La Corte ha qualificato l’adempimento come sostanziale, finalizzato alla presa d’atto formale della chiusura della gestione, nell’interesse dell’amministrazione a verificare la regolarità e in quello dell’agente a liberarsi definitivamente da eventuali responsabilità connesse alla gestione.
Nel merito, il Collegio ha disposto il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c., non ravvisando irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile. La documentazione prodotta ha dimostrato che il conto è stato presentato entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio contabile, prescritto dall’art. 5 del capitolato speciale d’appalto, e poi ripresentato su richiesta dell’ente per la rettifica della differenza di euro 4,25.
Quanto al lasso di tempo tra presentazione del conto e provvedimenti di parifica e approvazione, la Corte lo ha giustificato con l’esigenza di rettifica manifestata dall’ente e con le tempistiche dettate dalle misure aziendali di contenimento della pandemia, in vigore fino al 30.06.2020. La parifica, configurata come verifica di concordanza del conto con le scritture contabili dell’amministrazione, è attività propedeutica all’approvazione del conto, che deve avvenire antecedentemente o contestualmente all’approvazione del bilancio d’esercizio, per far confluire nel rendiconto i risultati delle gestioni degli agenti. Il rilievo sulla tardività è stato superato, avendo l’ente condotto le verifiche prima della predisposizione del bilancio 2019.
Sull’omessa relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio ha affermato che la carenza non è addebitabile all’agente contabile, ma all’amministrazione, tenuta per legge a tale adempimento. La Corte ha richiamato la propria ordinanza n. 15 del 2023 sul contenuto della relazione, che deve dare conto della verifica svolta, della regolarità formale del conto, della corrispondenza della documentazione con le scritture contabili e ogni evenienza che possa aver alterato l’assetto contabile. Ha quindi approvato il conto e demandato agli organi responsabili dell’istituto il puntuale adempimento degli obblighi di legge per il futuro.
Nota della Redazione
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