Rito abbreviato contabile ed estinzione per pagamento del 45% (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 15 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la definizione con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c. consegue al tempestivo pagamento della somma offerta in misura pari al 45% del danno contestato e determina l’estinzione del processo, con sentenza che provvede anche sulle spese. Il Collegio, pur rilevando dagli elementi probatori la responsabilità dei convenuti, la qualifica a titolo di colpa grave e non di dolo, escludendo l’ipotesi di doloso arricchimento ostativa all’accesso al rito. La richiesta delle parti di dare atto dell’assenza di dolo nella condotta non integra un autonomo capo di domanda, ma una sollecitazione motivazionale cui il giudice dà conto in sentenza. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dei convenuti risultati virtualmente soccombenti secondo la giurisprudenza costante della Sezione.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il responsabile di progetto e il direttore amministrativo di una struttura sanitaria, chiedendo la condanna al pagamento di € 236.481,27 a titolo di danno. La somma derivava dal pagamento ai dipendenti di ore di straordinario per tre progetti relativi all’applicazione della l.r. n. 23/2015 negli anni 2016, 2017 e 2018, poi risultato non dovuto in sede di controllo interno: nessuno dei progetti era stato approvato dalla direzione generale ed erano stati erroneamente contabilizzati.
Con le comparse di costituzione, i convenuti hanno chiesto il rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento del 45% del danno contestato, quantificato nell’importo aggiornato di € 209.286,90, pari a € 94.179,10, suddiviso in due quote di € 47.089,55 ciascuno. Il Pubblico ministero ha reso parere favorevole, escludendo il doloso arricchimento e qualificando il comportamento come colposo. Il decreto di ammissione ha accolto le istanze nei termini proposti.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale le parti presenti hanno concordemente chiesto dichiararsi l’estinzione del processo per l’avvenuto e tempestivo pagamento, come documentato in atti. I difensori hanno inoltre chiesto che la sentenza evidenzi l’assenza di dolo nella condotta dei rispettivi assistiti; il Pubblico ministero non si è opposto e si è rimesso alla Sezione per la regolazione delle spese.
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. La norma impone al giudice di provvedere anche sulle spese di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo.
Quanto alla loro imputazione, la Sezione le ha poste a carico dei convenuti risultati virtualmente soccombenti, in applicazione della giurisprudenza costante della Sezione, richiamata nella specie con la citazione della n. 127/2022. Dagli elementi probatori in atti emerge infatti, con sufficiente evidenza, la responsabilità dei convenuti per l’illecito ascritto, seppure a titolo di colpa grave e non di dolo.
Tale qualificazione è stata riconosciuta anche dal Pubblico ministero nel parere reso sull’istanza di rito abbreviato. Il giudizio è pertanto definito ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., con condanna dei medesimi al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 122,20.
Nota della Redazione
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