Rito abbreviato contabile: spese a carico dei convenuti virtualmente soccombenti (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 17 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile definito con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., la declaratoria di estinzione per intervenuto pagamento non esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio. Queste vanno poste a carico dei convenuti risultati virtualmente soccombenti, secondo la giurisprudenza costante della Sezione, ogniqualvolta dagli elementi probatori in atti emerga con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto. L’ammissione al rito abbreviato presuppone la valutazione di congruità della somma offerta e l’assenza di doloso arricchimento. La decadenza dalle eccezioni processuali non rilevabili d’ufficio per tardività della costituzione non preclude l’accesso al rito abbreviato.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio i componenti dell’équipe chirurgica e infermieristica — due medici, un medico frequentante volontario e tre infermieri — chiedendo la condanna al pagamento complessivo di euro 70.395,50, ripartito secondo quote individuali, a titolo di danno indiretto arrecato all’azienda sanitaria. L’addebito riguarda l’esecuzione non corretta di un intervento di isterectomia eseguito nel 2012, nel corso del quale veniva lasciato un ago di sutura nell’addome della paziente.
Ne è derivato un contenzioso civile e il risarcimento del danno da parte dell’amministrazione sanitaria. Tutti i convenuti hanno chiesto l’accesso al rito abbreviato offerendo il 35% dell’importo azionato nei rispettivi confronti. La questione arriva alla Sezione per la definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti di tutti i convenuti, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. Nell’udienza camerale le parti presenti hanno concordemente chiesto dichiararsi l’estinzione del processo per l’avvenuto tempestivo pagamento, come documentato in atti.
Sulla richiesta di compensazione delle spese avanzata dai difensori, la Corte osserva che la medesima norma impone al Collegio di provvedere anche sulle spese di giudizio. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dei convenuti risultati virtualmente soccombenti, in applicazione della giurisprudenza costante della Sezione richiamata nel provvedimento.
Tale conclusione si fonda sugli elementi probatori in atti, dai quali risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto. Non è quindi ravvisabile quella soccombenza meramente formale che, in assenza di riscontro probatorio, avrebbe potuto giustificare una diversa regolazione delle spese.
Quanto alla posizione del medico che si è costituito tardivamente, la Sezione ha ammesso la richiesta di rito abbreviato aderendo all’orientamento secondo cui la decadenza per la proposizione delle eccezioni processuali non rilevabili d’ufficio, comminata dall’art. 90, terzo comma, c.g.c. nel caso di tardività della costituzione, non preclude al convenuto l’accesso al rito abbreviato.
La Corte rigetta infine le istanze di oscuramento dei dati personali, difettando queste della motivazione prescritta dall’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003. Il giudizio è pertanto definito ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., con condanna dei convenuti alle spese di giudizio liquidate in euro 238,60.
Nota della Redazione
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