Divieto assoluto di indennità agli amministratori dei consorzi tra enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 297 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 7, ultimo periodo, D.L. 78/2010 — convertito in L. 122/2010 — vieta in modo espresso e assoluto che agli amministratori delle comunità montane, delle unioni di comuni e “comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche” possano essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma. I consorzi tra enti locali, costituiti ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 per l’esercizio associato di funzioni, rientrano tra tali forme associative. Ne deriva che l’assemblea consortile non può in alcun caso e in alcuna forma deliberare indennità di carica, gettoni o altri emolumenti a favore del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo. Il divieto opera a prescindere dall’origine delle risorse con cui l’ente si finanzia e dalla presenza di contributi a carico della finanza pubblica o di entrate corrispettive.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune, in qualità di legale rappresentante, ha formulato ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia. Il quesito verte sulla possibilità che l’assemblea consortile del consorzio di cui il Comune è parte deliberi un’indennità di carica a favore del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo, nonché sui parametri economici di riferimento per la sua determinazione.
Il Comune istante riveste la qualità di ente consorziato e ha quindi un interesse diretto alla questione. La Sezione ha esaminato la richiesta quanto ad ammissibilità soggettiva e oggettiva, quindi nel merito, astraendo il quesito dalla fattispecie concreta, non adeguatamente rappresentata quanto alla causa delle diverse voci di entrata consortili.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla duplice verifica di ammissibilità. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, essendo formulata dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente locale, e provenendo da un ente consorziato portatore di un interesse diretto e concreto. Sotto il profilo oggettivo il quesito attiene alla contabilità pubblica, poiché concerne l’utilizzo di risorse pubbliche e l’interpretazione di vincoli finanziari imposti dalla legislazione statale agli enti locali.
Nel merito, la Corte ricostruisce il regime delle indennità negli enti strumentali. L’art. 6, comma 2, D.L. 78/2010 ha introdotto il principio generale di gratuità della partecipazione agli organi collegiali di amministrazione degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, con nullità degli atti e responsabilità erariale in caso di violazione. L’art. 5, comma 7, ultimo periodo, D.L. 78/2010 dettа invece una disciplina di portata speciale, con termini più stringenti.
La Sezione qualifica i consorzi tra enti locali ex art. 31 TUEL come forme associative destinatarie del divieto, richiamando la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, che ha sancito l’applicabilità della norma ai consorzi. Il divieto è assoluto e incondizionato: riguarda retribuzioni, gettoni, indennità ed emolumenti “in qualsiasi forma”, indipendentemente dall’origine delle risorse.
La Corte distingue l’orientamento più elastico sviluppato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 9/2019/QMIG in tema di aziende speciali ex art. 114 TUEL e di art. 1, comma 554, L. 147/2013. Tale lettura, fondata sulla provenienza delle risorse, non è estensibile ai consorzi, poiché l’art. 5, comma 7 prevale come norma speciale e il divieto opera a prescindere dai contributi pubblici. Sono giudicate irrilevanti le determinazioni ANAC richiamate nella richiesta, che presuppongono un’assimilazione dei consorzi alle aziende speciali.
La Sezione ha quindi affermato che l’assemblea consortile di un consorzio tra enti locali per la gestione associata di servizi e funzioni pubbliche non può in alcun caso e in alcuna forma deliberare indennità di carica, gettoni o altri emolumenti a favore del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo.
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Nota della Redazione
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