Rito abbreviato contabile perfezionato dal pagamento e dichiarazione di non debenza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 61 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la definizione con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. si perfeziona con il pagamento integrale della somma determinata dal giudice nel decreto di ammissione, entro il termine ivi fissato. Accertata la regolarità e l’adeguatezza della documentazione attestante il versamento, con l’adesione del pubblico ministero contabile, il Collegio dichiara ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. che nulla è più dovuto dai convenuti. La definizione in rito abbreviato produce l’estinzione del giudizio di responsabilità nei confronti di chi ha aderito, restando estranea ogni valutazione sul merito della pretesa erariale. La peculiarità della fattispecie può giustificare l’integrale compensazione delle spese.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio alcuni soggetti, dirigenti apicali e funzionari tecnici incardinati presso l’ARES Piemonte e presso la SCR Piemonte S.p.a., chiedendo la condanna al pagamento di poco più di due milioni di euro a titolo di danno erariale. La pretesa riguardava l’appalto per la progettazione e la realizzazione della galleria di by-pass nella zona interessata da una frana in località Ceppo Morelli.

Il danno sarebbe derivato dal pagamento di oltre sedici milioni di euro in esecuzione di una conciliazione giudiziale intervenuta nel 2020 davanti al Tribunale civile di Torino, che aveva definito il contenzioso sulle riserve dell’appaltatrice. La Procura ha quantificato il pregiudizio nella differenza tra quanto corrisposto e quanto sarebbe stato dovuto in un andamento fisiologico dell’appalto, ripartendolo tra i presunti responsabili. Quattro convenuti hanno chiesto la definizione del giudizio con rito abbreviato.

La Motivazione della Corte

I convenuti hanno domandato la definizione agevolata ex art. 130 c.g.c. mediante il versamento di un importo pari a circa il dieci per cento del danno loro ascritto. La difesa ha eccepito in via preliminare la nullità della citazione per mancata considerazione delle controdeduzioni rese in sede di invito a dedurre e la prescrizione dell’azione contabile, individuando il dies a quo nella data di iscrizione delle riserve. Nel merito ha contestato l’esistenza del danno, la condotta illecita e l’elemento soggettivo della colpa grave, evidenziando il ruolo marginale dei richiedenti, la loro qualità di meri collaboratori del progettista e l’assenza di incentivi economici.

La Procura contabile, pur non opponendosi alla definizione in rito abbreviato, ha ritenuto la somma proposta irragionevolmente ridotta, indicando la misura di almeno il trentacinque per cento della somma richiesta in citazione.

Con decreto n. 5/2025, il Collegio ha accolto la richiesta ai sensi dell’art. 130 c.g.c. e ha determinato la somma dovuta per la definizione in un importo complessivo di euro 616,87 in favore della SCR Piemonte S.p.a. e della Regione Piemonte, fissando in trenta giorni dalla comunicazione il termine per il versamento e per il deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento, in data anteriore all’udienza di definizione.

Il Collegio ha quindi verificato il tempestivo pagamento: le ricevute dei bonifici e l’estratto del giornale di cassa con la reversale di introito hanno comprovato l’adempimento. La regolarità e l’adeguatezza di tale documentazione sono state confermate con l’adesione del pubblico ministero contabile in camera di consiglio.

Sussistendo i presupposti dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c., la Corte ha definito il giudizio e ha dichiarato che nulla è più dovuto dai convenuti. La peculiarità della fattispecie ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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