Esenzione IRPEF per pensioni ai superstiti delle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia promossa da un pensionato pubblico nei confronti dell’ente previdenziale per ottenere il pagamento della pensione senza l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di IRPEF, nonché il rimborso delle somme già trattenute, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Tale giurisdizione sussiste in quanto la domanda concerne la misura e la decorrenza del trattamento pensionistico, ancorché la questione involga la legittimità dell’esercizio del diritto di rivalsa da parte del sostituto d’imposta. Nel merito, ai sensi dell’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016, l’esenzione fiscale si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti, senza che sia necessaria una correlazione diretta con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Ne consegue che l’ente previdenziale, quale sostituto d’imposta, è tenuto a non operare la ritenuta alla fonte. La domanda di rimborso delle ritenute già operate e non versate all’amministrazione finanziaria è, invece, inammissibile per genericità, ove non sia specificata l’esistenza e la quantificazione delle somme.
Il Fatto
Tre fratelli, tutti titolari di pensioni pubbliche dirette e figli superstiti di una vittima del dovere deceduta nel 1966 nello svolgimento del proprio lavoro di Guardia di Pubblica Sicurezza, presentavano domanda all’INPS per ottenere l’esenzione IRPEF sui propri trattamenti pensionistici, ai sensi dell’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016. L’ente previdenziale respingeva le istanze, ritenendo il beneficio applicabile solo alle prestazioni direttamente collegate all’evento che aveva determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere, e non alle pensioni dirette dei familiari, il cui diritto era autonomo rispetto a quello del de cuius. I ricorrenti adivano la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto all’esenzione e la condanna dell’INPS alla cessazione delle trattenute e alla restituzione delle somme già trattenute.
La Motivazione della Corte
Nel scrutinare le eccezioni pregiudiziali, il giudice contabile ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la cognizione sulle controversie tra sostituto d’imposta e sostituito relative alla legittimità delle ritenute appartiene al giudice del rapporto pensionistico, ossia la Corte dei conti, in quanto la questione attiene alla misura e alla decorrenza della pensione. Ha altresì respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, osservando che lo stesso è il soggetto che ha operato le ritenute e nei cui confronti è rivolta la domanda di pagamento della pensione integrale, configurandosi la necessaria coincidenza tra soggetto convenuto e soggetto nei cui confronti è mossa la contestazione. Ha, infine, dichiarato inammissibile per genericità la domanda di rimborso delle ritenute già operate dall’INPS e non versate all’Agenzia delle Entrate, per carenza di specificazione in ordine alla sussistenza e quantificazione delle somme.
In merito al diritto all’esenzione, la Corte ha rilevato che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68 del 2025, ha riconosciuto la portata estensiva dell’esenzione ai trattamenti pensionistici dei familiari superstiti, ancorché non correlati all’evento. Tale orientamento è stato recepito dall’INPS con la circolare n. 51 del 30 aprile 2026, che ha disposto l’esenzione dall’IRPEF (e dalle addizionali) per tutti i trattamenti, anche già liquidati, a decorrere dall’anno d’imposta 2026.
Il giudice ha pertanto qualificato l’avvenuta adozione di tali atti come un indicatore dell’instradamento della controversia verso la cessazione della materia del contendere, non ancora effettivamente realizzata in assenza di prova dell’effettivo pagamento delle pensioni senza ritenuta. Ritenendo utile verificare l’attuazione dell’esenzione, ha disposto il rinvio della prosecuzione del giudizio a nuova udienza, assegnando all’INPS il termine per depositare il primo cedolino di pensione privo di trattenute per ciascun ricorrente.
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Nota della Redazione
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