Definizione del giudizio contabile con rito abbreviato e spese processuali (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 179 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio di responsabilità con il rito abbreviato, disciplinato dall’art. 130 del codice di giustizia contabile, si perfeziona con pronuncia che dichiara definito il giudizio ai sensi del comma 8 una volta accertato il versamento della somma determinata dal decreto della Sezione nel termine perentorio fissato. Le somme determinate dal decreto costituiscono il presupposto di ammissibilità del rito e non integrano quelle particolari circostanze che, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del codice di giustizia contabile, consentono la compensazione delle spese. La compensazione resta infatti estranea alla natura del rito abbreviato e alle sue finalità deflative, restando perciò le spese processuali a carico del convenuto.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il titolare di un incarico presso un ente locale per il risarcimento di un danno erariale di poco superiore a settemila euro. Il pregiudizio sarebbe derivato dall’omessa definizione, nei termini di legge, del procedimento amministrativo promosso da un’impresa per ottenere un finanziamento destinato alla ricostruzione di una struttura balneare danneggiata da eventi meteorologici.
Secondo la contestazione, il convenuto sarebbe rimasto inerte nonostante la diffida della parte, costringendo l’impresa a ricorrere al TAR Sardegna, e avrebbe poi lasciato decorrere inutilmente i termini concessi dal giudice amministrativo, esponendo l’ente a ulteriori spese. La difesa ha chiesto il rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 C.G.C., proponendo il pagamento di una somma pari al venti per cento del danno contestato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto i presupposti del rito. La Procura contabile aveva espresso parere favorevole alla definizione alternativa del giudizio, ritenendo che la somma non dovesse essere inferiore al quaranta per cento del danno. Con decreto n. 3/2024 la Sezione aveva ritenuto le richieste meritevoli di accoglimento, determinando la somma dovuta per la definizione del giudizio con rito abbreviato a carico del convenuto in misura pari a quella proposta dalla difesa, comprensiva di interessi e rivalutazione.
La Corte verifica poi l’adempimento. Il decreto era stato comunicato ai procuratori costituiti e il convenuto aveva depositato la ricevuta del bonifico, nonché l’attestazione di avvenuto pagamento rilasciata dal responsabile del servizio finanziario dell’ente. Il versamento era avvenuto entro il termine perentorio di trenta giorni fissato dal decreto. Ricorrono dunque i presupposti previsti dall’art. 130 del codice di giustizia contabile e si addiviene a una pronuncia di definizione del giudizio ex art. 130, comma 8, C.G.C..
La parte più significativa della decisione riguarda il regolamento delle spese. Il Collegio esclude la compensazione. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del codice di giustizia contabile, le particolari circostanze che la consentono si attagliano unicamente al rito ordinario, mentre la natura del procedimento abbreviato le esclude in radice.
Nessun rilievo utile può trarsi, inoltre, dall’accettazione e dal tempestivo pagamento della somma fissata dal decreto: tali aspetti, insieme alla congruità della somma proposta, costituiscono i presupposti per l’ammissibilità del rito abbreviato e non possono essere valorizzati in sede di liquidazione delle spese processuali. Il Collegio richiama, sul punto, la propria giurisprudenza (sentenze Sezione Sardegna n. 120/2017, n. 119/2019, n. 13/2022 e n. 36/2023). Il convenuto è pertanto condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 121,18 euro.
Nota della Redazione
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