Responsabilità contabile dei dirigenti per omessa dichiarazione di terzo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 237 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa contabile, i dirigenti di settori nevralgici dell’ente rispondono per colpa grave del danno erariale cagionato dalla mancata resa della dichiarazione di terzo nel processo esecutivo, anche a prescindere dall’individuazione del soggetto formalmente competente a rendere la dichiarazione. Ciò che rileva è la condotta omissiva sostanziata dalla mancata ordinaria interlocuzione tra uffici a fronte di reiterati solleciti e dalla piena conoscenza delle conseguenze processuali del silenzio. Il richiamo alle competenze fissate dalla legge e dai regolamenti è superfluo quando siano venuti meno i più elementari obblighi di collaborazione e interazione tra strutture della pubblica amministrazione. Il ruolo di responsabile del procedimento, pur privo di potere decisionale, impone un dovere di costante monitoraggio della pratica, la cui trascuratezza integra la colpa grave.
Il Fatto
Un Comune aveva affidato i lavori di manutenzione di strade e marciapiedi a una società, liquidandole interamente le spettanze. Un creditore della medesima società, munito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notificava precetto e pignoramento presso terzi, coinvolgendo il Comune quale terzo pignorato e invitandolo a rendere la dichiarazione di terzo nelle forme di legge.
All’udienza del procedimento esecutivo nessuno compariva per l’ente. Seguivano tre note interne del Settore Avvocatura ai settori competenti, tutte non riscontrate. Il credito restava non contestato e il Giudice dell’esecuzione emetteva ordinanza di assegnazione a carico del Comune. Solo dopo la sentenza di ottemperanza del TAR l’ente procedeva al pagamento, con riconoscimento di debiti fuori bilancio. La Procura regionale ha quindi convenuto in giudizio due dirigenti e la responsabile del procedimento per il danno erariale derivante dai pagamenti.
La Motivazione della Corte
La Sezione rigetta l’eccezione di prescrizione, richiamando la giurisprudenza contabile secondo cui il termine decorre dal concreto esborso della somma, coincidente con i mandati di pagamento emessi tra il dicembre 2018 e il gennaio 2020; la notifica dell’invito ha interrotto i termini.
Nel merito, il Collegio ravvisa la responsabilità erariale nel generale lassismo e nella gravissima trascuratezza della gestione amministrativa. Il sostanziale silenzio degli interlocutori e il disinteresse mostrato nella gestione dell’ente sono sintomatici di una carente azione di tutela, legata a un mero adempimento formale.
La Corte ritiene irrilevante stabilire chi dovesse materialmente rendere la dichiarazione in udienza. Il ruolo concausale delle convenute esula dalla competenza formale, poiché la vicenda è stata determinata dalla mancata interlocuzione tra uffici a fronte di tre note non riscontrate. Entrambe le figure dirigenziali avrebbero dovuto collaborare, a maggior ragione dopo il primo sollecito, quando era chiaro che l’ente non aveva reso la dichiarazione e note le conseguenze processuali del silenzio.
Le difese fondate sulle competenze regolamentari e sulla prassi della comparizione in udienza non giovano: le speciali circostanze imponevano una più attenta verifica. Quanto alla responsabile del procedimento, pur non essendole richiesta la medesima condotta delle dirigenti, il suo ruolo le imponeva, ex art. 6 l. n. 241/90, un dovere di cura della pratica; non è ravvisabile alcuna attività propositiva o sollecitatoria. La sua condotta integra colpa grave.
Sul quantum, la Corte tiene conto del ruolo concausale di altri soggetti non convenuti e ripartisce il danno: responsabilità paritaria tra le due dirigenti e importo residuale a carico della responsabile del procedimento, con interessi legali dal deposito al soddisfo.
Nota della Redazione
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