Revoca del patto di riservato dominio con efficacia retroattiva esclude danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 1 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per l’indebita percezione di aiuti agricoli a valere sui fondi F.E.A.G.A. e F.E.A.S.R., l’effettiva titolarità dei terreni indicati nelle domande di contribuzione costituisce condizione ineludibile di legittimo accesso alle provvidenze. Ove, tuttavia, il contratto di vendita con patto di riservato dominio, posto a monte del titolo di conduzione, sia stato risolto per inadempimento dell’assegnatario e successivamente il verbale di attestazione d’inadempimento sia revocato con atto che riconosce al negozio originario piena efficacia ex tunc, come se la risoluzione non fosse mai avvenuta, il contratto di affitto a valle recupera piena validità. Ne deriva che l’inserimento dei fondi nelle istanze di sovvenzione non è illegittimo e difetta l’elemento strutturale del danno, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. La sussistenza del dolo in capo al percettore resta assorbita dalla ragione più liquida della carenza del danno.

Il Fatto

La Guardia di Finanza segnala alla Procura Regionale contabile l’indebito percepimento di finanziamenti nel comparto agricolo, erogati dall’A.R.G.E.A. a valere sui fondi europei per le campagne 2021 e 2022. Destinatario della segnalazione è il titolare di una ditta individuale esercente allevamento di bovini e bufalini, che nelle domande di aiuto avrebbe attestato la disponibilità di terreni in realtà privi di valido titolo giuridico.

Secondo la tesi accusatoria, il contratto di affitto indicato quale titolo di conduzione riguardava anche aree già rientrate nella proprietà dell’ISMEA per mancato pagamento delle rate di ammortamento da parte dell’assegnatario originario. La Procura contesta un pregiudizio patrimoniale di Euro 52.428,07 e cita in giudizio, in solido e a titolo di dolo, il convenuto e la sua ditta. Il convenuto si costituisce eccependo la sopravvenuta sanatoria ex tunc del titolo e la revoca, da parte dell’organismo pagatore, del precedente provvedimento di sospensione e recupero.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della fattispecie: la contestazione riguarda la carenza dei presupposti di legittimo accesso ai contributi, individuati dalla normativa comunitaria sulla PAC nella effettiva titolarità dei terreni comunicati dal richiedente. Su questo terreno si innesta il principio di autoresponsabilità che governa le procedure di sovvenzione, in forza del quale il beneficiario risponde delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’indicazione di dati non veritieri.

La tesi attrice è però smentita dagli elementi prodotti dalla difesa. L’atto di revoca del verbale di attestazione d’inadempimento relativo al contratto stipulato dall’ISMEA ex art. 1523 cod. civ., redatto dinanzi a notaio, attesta che l’assegnatario ha pagato l’intero debito residuo mediante strumenti tracciabili, con l’effetto che la riserva di proprietà non ha più ragion d’essere. L’atto riconosce al negozio originario piena validità ed efficacia, senza soluzione di continuità.

Il Collegio valorizza il contenuto dell’art. 3 dell’atto di revoca. La clausola riconosce piena efficacia al contratto di vendita con patto di riservato dominio e acconsente all’annotamento di cancellazione del patto, escludendo ogni effetto novativo. L’efficacia è espressamente “ex tunc”, come se la risoluzione non fosse mai intervenuta.

Da ciò discende il venir meno dell’unica contestazione formulata nell’atto di citazione, ossia l’invalidità del contratto di affitto stipulato tra i familiari per difetto del titolo in capo al locatore. Il contratto di affitto è dunque valido ed efficace e costituisce titolo legittimo del possesso giuridico delle aree ai fini dell’ottenimento delle sovvenzioni.

Il Collegio precisa che la deduzione del dolo, pure ribadita in udienza dalla Procura, non sposta il baricentro del giudizio dalla ragione più liquida e assorbente, costituita dalla palese carenza dell’elemento del danno. A conferma, rileva che l’organismo pagatore ha revocato il precedente provvedimento di sospensione e recupero, adottato in esito alla segnalazione della Guardia di Finanza, accogliendo integralmente le osservazioni del convenuto sulla validità del contratto di affitto. Il Collegio assolve quindi il convenuto e la ditta dagli addebiti e liquida le spese legali a carico dell’A.R.G.E.A. ai sensi dell’art. 31, comma 2, del codice di giustizia contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *