Rito abbreviato contabile: spese a carico del convenuto per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 210 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile definito ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. contabile, la circostanza che il convenuto abbia provveduto al pagamento della somma determinata dalla Sezione non esclude la sua condanna alle spese del giudizio. Il pagamento tempestivo incide sulla definizione del rito, non sull’esito sostanziale della pretesa: la definizione del giudizio non equivale a una pronuncia di merito favorevole al convenuto. Non sussistono quindi i presupposti della compensazione delle spese, non ricorrendo alcuno dei casi previsti dall’art. 31, comma 3, cod. giust. contabile. Deve invece applicarsi il principio della soccombenza virtuale, che impone la condanna alle spese della parte la cui posizione risulterebbe soccombente ove si fosse proceduto all’accertamento pieno.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio di responsabilità contabile promosso dalla Procura regionale nei confronti di un soggetto che, quale amministratore locale, aveva contribuito al riconoscimento di emolumenti non spettanti in favore di un dipendente, con danno per l’ente.

Con decreto la Sezione ha ammesso il convenuto alla definizione del giudizio mediante rito abbreviato, previo parere favorevole del Procuratore regionale, assegnando il termine perentorio di trenta giorni per il pagamento della somma offerta in favore del Comune. Il convenuto ha depositato la documentazione attestante l’avvenuto tempestivo pagamento. All’udienza in camera di consiglio il difensore ha chiesto la definizione del giudizio con compensazione delle spese, mentre il Pubblico ministero ha chiesto la condanna del convenuto alle spese.

La Motivazione della Corte

La Sezione prende atto del pagamento della somma nel termine perentorio assegnato e statuisce la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. contabile. Il punto realmente controverso riguarda la regolazione delle spese.

La Corte rileva che la giurisprudenza contabile non esprime sul punto un orientamento definito. Ritiene tuttavia maggiormente persuasivo l’indirizzo secondo cui non sussistono i presupposti per una pronuncia di compensazione, poiché la fattispecie non rientra in alcuno dei casi in cui la stessa è ammessa ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. contabile.

La Sezione aderisce poi all’orientamento che richiama il principio della soccombenza virtuale, citando in tal senso Sezione terza centrale d’appello n. 104/2018. Nella specie ritiene che sussistano sufficienti motivi per ritenere fondato l’assunto dell’attore, secondo cui il convenuto ha contribuito, con condotte affette da colpa grave, all’illegittimo riconoscimento di emolumenti non spettanti, con pari danno per l’amministrazione comunale.

Su queste basi il convenuto va condannato alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo nell’importo complessivo di euro 116,53. La definizione agevolata del rito non produce dunque alcun effetto liberatorio sul piano delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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