Giudizio di conto: forza maggiore esclude colpa dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la mancata resa del conto giudiziale da parte dell’agente contabile non integra alcun addebito quando sia dipesa da forza maggiore, accertata e non contestata dall’amministrazione né dal pubblico ministero. Il conto compilato d’ufficio, in tale ipotesi, va dichiarato regolare, con discarico dell’agente e dei suoi eredi. La fissazione dell’udienza collegiale per i conti compilati d’ufficio, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), c.g.c., risponde a una esigenza di controllo doveroso e non implica di per sé alcun profilo di responsabilità. Ne consegue che non vi è luogo a provvedere sulle spese di compilazione d’ufficio del conto giudiziale né sulle spese di giustizia.
Il Fatto
La questione giunge alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, nell’ambito di un giudizio di conto relativo alla gestione contabile dell’economo di una casa di riposo comunale per l’anno 2020. Il conto giudiziale n. 37441 è stato compilato d’ufficio in seguito al decesso dell’agente contabile, avvenuto nello stesso anno della gestione.
Il conto è stato depositato e sottoscritto anche dall’erede dell’agente contabile. Il giudice designato, con relazione n. 41/2024, ha proposto l’approvazione del conto con il discarico, senza rilevare irregolarità di gestione, salvo la mancata osservanza dei termini di deposito ai sensi dell’art. 233, comma 1, TUEL. La fissazione dell’udienza collegiale è dipesa unicamente dalla natura d’ufficio della compilazione.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla constatazione che nessuna contestazione è stata formulata in ordine a somme di cui il contabile sia ritenuto debitore o a irregolarità della gestione. La fissazione dell’udienza è avvenuta, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), c.g.c., solo perché il conto è stato compilato d’ufficio in seguito al decesso dell’agente contabile.
Le risultanze istruttorie, costituite dal verbale di revisione del 5 settembre 2024 e dalla relazione del giudice designato, non evidenziano irregolarità. Il conto compilato d’ufficio va pertanto dichiarato regolare, con discarico dell’agente contabile e, per essa, del suo erede.
La Corte esamina poi la memoria dell’erede, non contestata dall’amministrazione né dal pubblico ministero. Da essa emerge che l’agente contabile, da lungo tempo affetta da una grave malattia che l’ha condotta alla morte nello stesso anno della gestione, ha omesso la resa del conto in seguito a circostanze di forza maggiore. A essa non può dunque essere imputata la successiva compilazione d’ufficio del documento, né la conseguente fissazione dell’udienza.
Da tale accertamento discende la dichiarazione di regolarità della gestione e il discarico. La Corte esclude altresì ogni addebito per le spese di compilazione d’ufficio del conto giudiziale e per le spese di giustizia, in coerenza con l’assenza di qualsiasi profilo di colpa a carico dell’agente contabile.
Nota della Redazione
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