Rigetto delle questioni di legittimità sulla rivalutazione pensionistica 2023-2024 (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 83 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste il diritto all’integrale rivalutazione del trattamento pensionistico per il biennio 2023-2024 ove la Corte costituzionale abbia già rigettato le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la medesima normativa di riferimento. Il giudice contabile, adito con azione di accertamento del diritto alla rivalutazione e di condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle differenze, è vincolato alle conclusioni del Giudice delle leggi, che rendono prive di pregio le domande attoree. Il rigetto delle questioni di costituzionalità preclude ogni spazio di accoglimento nel merito, anche in via di benevola condivisione delle ragioni dei ricorrenti.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti lavoratori in quiescenza, hanno adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, chiedendo il riconoscimento del diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico nel periodo 2023-2024. La domanda comprendeva la condanna dell’ente previdenziale al pagamento della differenza tra le somme percepite e gli importi integralmente rivalutati, oltre al risarcimento del danno.

La vicenda giunge al giudice contabile dopo la rimessione alla Corte costituzionale della questione, disposta con ordinanza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana n. 33/2024. Il thema decidendum ruota dunque attorno alla sorte delle domande di rivalutazione una volta intervenuta la pronuncia del Giudice delle leggi sulla medesima questione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 19 del 29 gennaio 2025, depositata il 14 febbraio 2025, ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la medesima questione oggi sottoposta al suo scrutinio. La sovrapponibilità dell’oggetto tra il giudizio di costituzionalità e il giudizio contabile costituisce il perno dell’argomentazione.

Il giudice contabile sottolinea che le conclusioni cui è pervenuta la Consulta rendono prive di pregio le domande attoree. Non residua, ad avviso del Collegio, spazio per qualsivoglia benevola condivisione delle ragioni dei ricorrenti. Il giudice non si limita a prendere atto del rigetto, ma ne trae la diretta conseguenza sul piano del merito.

La motivazione è essenziale e si fonda sul rapporto di pregiudizialità tra la questione di costituzionalità e la domanda di accertamento del diritto alla rivalutazione. Una volta caduta la censura di incostituzionalità della normativa di riferimento, viene meno il presupposto su cui poggiava l’azione dei pensionati.

Il ricorso viene pertanto rigettato. Nulla è disposto per le spese. Il Collegio manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti, definendo così in senso sfavorevole ai ricorrenti il giudizio instaurato per il riconoscimento delle differenze di rivalutazione maturate nel biennio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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