Cessata materia del contendere e spese per tardiva ottemperanza INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 212 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, ancorché tardiva, determina la cessata materia del contendere, venendo meno l’interesse del ricorrente all’accertamento dell’inadempimento e all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 112 cod. proc. amm.. La declaratoria non preclude però la condanna alle spese di lite a carico dell’amministrazione, che resta soccombente in senso sostanziale quando abbia adempiuto solo in pendenza del giudizio. La quantificazione delle spese tiene conto del ritardo nell’adempimento e della condotta processuale della parte resistente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Un pensionato ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte dell’INPS, della sentenza n. 846/2021 della Sezione giurisdizionale per il Lazio. Con quella pronuncia era stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione della percentuale di rendimento sulla quota retributiva, oltre arretrati nei limiti della prescrizione e oneri accessori.

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento, la condanna dell’istituto all’esecuzione integrale del giudicato, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta, una penalità di mora e la condanna alle spese. L’INPS, costituendosi, ha dedotto di aver già eseguito la prestazione, con riliquidazione e pagamento degli arretrati nel settembre 2024, concludendo per la cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta alla Corte è di natura essenzialmente processuale. Il thema decidendum del giudizio di ottemperanza non è l’accertamento del diritto sostanziale, già cristallizzato nel giudicato, ma la verifica dell’adempimento e l’eventuale adozione dei provvedimenti sostitutivi e coercitivi previsti dall’art. 112 cod. proc. amm..

Alla luce della documentazione prodotta, la Corte ha constatato che l’INPS ha provveduto all’esecuzione della sentenza n. 846/2021. La riliquidazione e il pagamento degli arretrati sono intervenuti nel settembre 2024, quindi in un momento anteriore alla decisione ma successivo alla proposizione del ricorso.

Da qui la dichiarazione di cessata materia del contendere: l’interesse del ricorrente all’esecuzione è stato soddisfatto e la pronuncia di condanna ha esaurito la propria funzione. La Corte non procede ad accertare l’inadempimento né alla nomina del commissario, né all’irrogazione della penalità di mora, perché la causa di tali provvedimenti è venuta meno.

La cessazione della materia del contendere non ha però impedito la pronuncia sulle spese. Il resistente ha adempiuto solo in corso di giudizio e dopo un rilevante lasso di tempo dalla notifica del titolo. La Corte ha quindi posto le spese di lite a carico dell’INPS, quantificandole in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

La decisione conferma una lettura coerente del giudizio di ottemperanza: la tardiva esecuzione spontanea esclude i rimedi esecutivi, ma non sana la condotta di chi ha costretto il creditore a ricorrere. Il criterio della soccombenza sostanziale giustifica la condanna alle spese, salvo nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *