Cessazione materia del contendere e soccombenza virtuale nella responsabilità erariale COVID (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 21 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di indebita percezione di contributi pubblici erogati alle imprese per l’emergenza COVID-19, trattandosi di provvidenze aventi finalità non meramente solidaristiche ma di salvaguardia del tessuto socioeconomico nazionale, con conseguente sussistenza di un rapporto di servizio tra il beneficiario e l’ente erogatore. La restituzione integrale delle somme indebitamente percepite e il pagamento delle sanzioni, se avvenuti dopo il deposito dell’atto di citazione, comportano la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese del convenuto, ove sussista la soccombenza virtuale. La cessazione anticipata dell’attività d’impresa, in violazione dell’impegno di proseguirla per almeno sei mesi dalla concessione del contributo, integra gli estremi della colpa grave ai fini della responsabilità erariale.

Il Fatto

La Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Basilicata ha convenuto in giudizio una imprenditrice individuale, la quale aveva beneficiato di un contributo a fondo perduto di € 2.000,00 erogato dal Comune di Viggiano ai sensi di un avviso pubblico approvato con delibera di Giunta comunale del 12 maggio 2020, n. 93, finalizzato a sostenere le imprese artigiane colpite dalla pandemia COVID-19. L’impresa aveva assunto l’impegno a protrarre l’attività per almeno sei mesi dopo la concessione del beneficio, a pena di restituzione. Tuttavia, la ditta era cessata il 31 dicembre 2020, prima della scadenza del semestre di prosecuzione.

La Procura ha dedotto la responsabilità amministrativo-contabile della convenuta, contestando il danno erariale pari all’importo del contributo indebitamente fruito. La convenuta, costituitasi, ha eccepito la cessazione della materia del contendere, avendo già provveduto alla restituzione integrale delle somme e al pagamento della sanzione amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione della Corte dei conti, richiamando la giurisprudenza della Seconda Sezione Centrale di Appello (sentenza n. 55/2026), secondo cui i contributi erogati alle imprese per fronteggiare la pandemia non hanno natura meramente solidaristica, ma perseguono l’interesse generale alla salvaguardia del tessuto socioeconomico nazionale e dei livelli occupazionali. Tale conclusione è rafforzata, nel caso di specie, dalle finalità espressamente indicate nel bando comunale, volte a favorire la creazione di imprese e la promozione dell’occupazione. Ne consegue la sussistenza di un rapporto di servizio tra il privato beneficiario e l’ente erogatore.

Nel merito, la Corte ha accertato che la convenuta ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa di € 2.000,00 in data 3 giugno 2025 e alla restituzione dell’ulteriore somma di € 2.192,83 in data 2 aprile 2026, con attestazione del Comune. L’avvenuta restituzione delle somme e il pagamento delle sanzioni hanno determinato la cessazione della materia del contendere.

Quanto alla regolazione delle spese, il Collegio ha valorizzato la circostanza che il pagamento è avvenuto solo in data 2 aprile 2026, ossia successivamente sia alla richiesta di restituzione del Comune (4 luglio 2025) sia al deposito dell’atto di citazione (9 dicembre 2025). La Corte ha quindi ravvisato la soccombenza virtuale della convenuta, evidenziando come l’obbligo restitutorio fosse pacifico, essendo l’impresa cessata prima del termine semestrale di prosecuzione. Ha inoltre ritenuto sussistente l’elemento psicologico della colpa grave, avendo la convenuta scientemente cessato l’attività prima del termine prescritto. Non ravvisando gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione, la Corte ha condannato la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da nota segretariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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