Rettifica del numero dei vani DOCFA e obbligo di motivazione dell’avviso (Cass. civ. Sez. V n. 9378 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di catasto, quando l’attribuzione della rendita avviene a seguito della dichiarazione presentata dal contribuente con la procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, nel caso di rettifica del numero dei vani catastali dichiarati, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. La determinazione del vano utile, che incide sulla classe e sulla rendita dell’unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali che concorrono alla sua identificazione in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e della stessa estensione superficiaria del vano. Di tale rettifica l’amministrazione deve pertanto dare specifico conto, non essendo sufficiente il richiamo ai soli dati di classamento, categoria e calcolo della rendita.
Il Fatto
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale di un’unità immobiliare, proposta con denuncia DOCFA a seguito di una diversa distribuzione degli spazi interni.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo l’atto adeguatamente motivato. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente, per il criterio della ragione più liquida, il motivo con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 58, legge n. 662/1996, dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 7 legge n. 212/2000. La censura è fondata.
È incontestato che la contribuente abbia presentato una proposta DOCFA, conseguente a una diversa distribuzione degli spazi interni, e che l’Ufficio l’abbia rettificata modificando il numero dei vani rispetto alla rendita proposta. Il thema decidendum riguarda dunque il contenuto dell’obbligo motivazionale dell’avviso in caso di scostamento rispetto alla dichiarazione del contribuente.
Il Collegio richiama e condivide il principio affermato dalla sentenza n. 17624 del 2024: in tema di catasto, quando l’attribuzione della rendita avviene a seguito di dichiarazione DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, in caso di rettifica del numero dei vani dichiarati, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Il vano utile incide su classe e rendita e dipende da una pluralità di dati fattuali — destinazione funzionale, connotazione strutturale, estensione superficiaria — dei quali l’amministrazione deve dare specifico conto.
La sentenza impugnata non è conforme a tale principio, avendo i giudici d’appello ritenuto l’avviso adeguatamente motivato sulla sola scorta dei dati di classamento, di categoria e del calcolo della rendita catastale.
La Corte accoglie quindi il motivo, assorbe i rimanenti e cassa la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità sono compensate, essendo l’orientamento giurisprudenziale posto a base della decisione successivo alla proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.