Inappellabilità dell’appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità (Cass. civ. Sez. II n. 14866 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità necessaria, e sia quindi appellabile solo nei limiti dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., occorre avere riguardo al valore della causa, da determinarsi secondo gli artt. 10 e ss. cod. proc. civ. e senza tenere conto del valore indicato dall’attore ai fini del contributo unificato. L’appello proposto avverso tale sentenza è ammissibile solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia, e non può sollecitare una nuova valutazione sull’attendibilità dei testimoni o sulla sufficienza probatoria delle circostanze riferite. L’inammissibilità dell’appello, attenendo ai presupposti dell’impugnazione, deve essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Il Fatto
Il giudice di pace ha ingiunto al committente il pagamento di un credito residuo di modesto importo per lavori di impiantistica, descritti come tubazione idrica e fognante con montaggio di pezzi sanitari. Proposta opposizione, il giudice di pace l’ha rigettata con sentenza. Il committente ha quindi proposto appello, che il Tribunale ha respinto nel merito, condividendo la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal primo giudice.
Avverso la sentenza d’appello il committente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, tutti incentrati sul malgoverno delle prove, sull’asserita extrapetizione, sulla mancata verifica dei presupposti del diritto al corrispettivo e sul diniego della compensazione con i danni. L’intimato è rimasto tale. La Corte ha ritenuto preliminare verificare se la sentenza del giudice di pace fosse appellabile, prima di esaminare i singoli motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui la verifica della natura equitativa della sentenza del giudice di pace impone di guardare al valore della causa, determinato ai sensi degli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., senza considerare il valore indicato dall’attore per il contributo unificato. Richiama sul punto Cass. Sez. 6-3 n. 3290 del 2018 e Cass. Sez. 3 n. 9432 del 2012.
Nel caso concreto il valore era individuato dall’importo del credito residuo oggetto della domanda di pagamento, oltre interessi. La domanda non era stata formulata in riferimento a richieste di maggiori somme idonee a rendere la causa di valore indeterminabile, gli interessi maturati fino alla domanda non superavano il limite e l’opponente non aveva proposto domanda riconvenzionale. Essendo il valore inferiore alla soglia di legge, la sentenza del giudice di pace era appellabile solo nei limiti dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.
La Corte procede quindi alla diretta disamina degli atti, in ragione della natura processuale della questione, e rileva che i motivi d’appello non erano stati proposti né per violazione di norme sul procedimento, né di norme costituzionali o comunitarie, né dei principi regolatori della materia. L’appellante aveva censurato la sentenza per avere accolto la domanda di pagamento, sostenendo di non essere obbligato in ragione dei vizi dei lavori e lamentando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Anche il richiamo all’errata interpretazione delle disposizioni sull’appalto era svolto al solo fine di contestare la lettura delle prove.
Il collegio ribadisce che l’appello a motivi limitati avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria non è ammesso per sollecitare una nuova valutazione sull’attendibilità dei testimoni o sulla sufficienza probatoria, richiamando Cass. Sez. 2 n. 31152 del 2017. Il Tribunale avrebbe dunque dovuto rilevare anche d’ufficio l’inammissibilità dell’appello.
Trattandosi di questione attinente ai presupposti dell’impugnazione, la Corte afferma che l’inammissibilità va rilevata d’ufficio in sede di legittimità, con richiamo a Cass. Sez. 6-2 n. 1297 del 2023, Cass. Sez. 1 n. 22256 del 2017 e Cass. Sez. 3 n. 21110 del 2005. Ne deriva la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché il processo d’appello non poteva essere iniziato, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Le spese del giudizio d’appello sono poste a carico dell’appellante, nell’importo già liquidato dalla sentenza cassata; nulla sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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