Compensazione spese per contumacia e liquidazione compensi gratuito patrocinio (Cass. civ. Sez. II n. 11204 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La contumacia del convenuto e la sua mancata opposizione alla domanda non integrano le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., consentono la compensazione totale o parziale delle spese di lite in assenza di reciproca soccombenza. La parte che ha dovuto adire il giudice per ottenere il riconoscimento del proprio diritto conserva il diritto alla rifusione delle spese, che il giudice deve riconoscere alla luce della sostanziale soccombenza della controparte. Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio, il valore medio delle tariffe professionali previsto dall’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 opera come limite massimo e non impone la liquidazione secondo la media, essendo il compenso determinabile anche in misura inferiore. Parimenti, l’aumento del compenso per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale costituisce facoltà rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un avvocato aveva difeso tre imputati ammessi al gratuito patrocinio in un giudizio penale. Il Tribunale, con ordinanza depositata nel novembre 2019, aveva accolto solo parzialmente l’opposizione proposta dal difensore avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali, liquidando l’onorario in modo unitario secondo i criteri dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 e senza procedere a tre distinte liquidazioni, sul rilievo della sovrapponibilità delle posizioni processuali degli assistiti.
Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, contestando la liquidazione secondo i minimi tariffari, l’omessa valutazione della documentazione prodotta, il trattamento unitario delle posizioni dei tre imputati e la compensazione delle spese di lite disposta nonostante la propria vittoria nel giudizio di opposizione. Il Ministero della giustizia ha depositato atto di costituzione.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, attengono alla liquidazione del compenso sotto il profilo della scelta dei valori tariffari. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 fissa il valore medio delle tariffe quale limite massimo insuperabile, non quale criterio vincolante di determinazione. Il compenso può quindi essere liquidato anche in misura inferiore, e l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo tabellare, non è soggetto a sindacato di legittimità. I motivi sono pertanto infondati, risolvendosi in una richiesta di diverso apprezzamento dell’attività difensiva, inammissibile in sede di legittimità.
Il terzo e il quarto motivo riguardano la liquidazione unitaria con aumento percentuale in favore del difensore di più parti. La Corte osserva che la disposizione richiamata prevede una mera facoltà di aumento del compenso, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. Nel caso concreto il Tribunale aveva ritenuto, con apprezzamento di fatto non censurabile, la sovrapponibilità delle posizioni processuali, trattandosi della medesima fattispecie di reato in concorso. Anche tali motivi sono respinti.
Il quinto motivo è invece fondato. La Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., la compensazione delle spese è ammessa, fuori dall’ipotesi di reciproca soccombenza, solo in presenza di assoluta novità della questione, di mutamento della giurisprudenza o delle altre gravi ed eccezionali ragioni, anche alla luce della Corte cost. n. 77 del 2018, che ha esteso la possibilità di compensazione alle ragioni analoghe a quelle tipizzate. La mancata opposizione o la contumacia del convenuto non integrano però tali presupposti, perché la sostanziale soccombenza della controparte deve essere riconosciuta nel riparto delle spese. Il giudice di merito, quindi, non può compensare le spese per la sola mancata costituzione del Ministero, tanto più quando l’istante sia risultato vittorioso, sia pure parzialmente.
Il ricorso è dunque accolto limitatamente al quinto motivo, con cassazione dell’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio al Tribunale, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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