Prova della proprietà attenuata dalla comunanza del dante causa (Cass. civ. Sez. II n. 7539 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rivendicazione, il rigore della cosiddetta probatio diabolica, che impone all’attore di provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino a un acquisto a titolo originario o all’usucapione, si attenua quando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene conteso a un comune dante causa. In tale ipotesi il rivendicante deve provare soltanto che il bene ha formato oggetto del proprio titolo di acquisto e di quello dei suoi autori, fino al proprietario comune. L’attenuazione della regola probatoria non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, ma conseguenza della corretta interpretazione della regola iuris: il giudice, accertata la comunanza, è tenuto a trarne le debite conseguenze. Il rivendicante che ne assuma la sussistenza, ignorata dal giudice, non introduce con il gravame un tema nuovo.

Il Fatto

Le ricorrenti espongono di avere ricevuto in donazione, nel 2006, dai propri genitori alcuni immobili, tra cui la metà indivisa di un locale cantina. La convenuta occupava senza titolo quel locale e le attrici ne chiedono il rilascio e l’indennità per l’occupazione.

La convenuta eccepisce in via riconvenzionale di avere acquistato il bene nel 2005 dal proprio dante causa, che le aveva venduto un appartamento e un garage, del quale la porzione di cantina sarebbe stata pertinenza. Il Tribunale accoglie la domanda attorea e condanna la convenuta al rilascio. La Corte d’appello ribalta l’esito: qualifica la domanda come rivendicazionez e la rigetta, escludendo la prova dell’acquisto a titolo originario e il vincolo pertinenziale. Le attrici ricorrono in Cassazione; la convenuta resiste con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 948 e 2697 cod. civ. Le ricorrenti sostengono che il bene proviene da un comune dante causa e che, di conseguenza, l’onere probatorio a loro carico è attenuato. La Corte ritiene il motivo fondato e riconosce nel principio invocato un vero e proprio diritto vivente.

Il Collegio ricorda che già nel 1982 la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 n. 518, e in precedenza Cass. nn. 5807/1978 e 991/1977) aveva affermato l’attenuazione del rigore probatorio in presenza di comunanza del dante causa. Il principio è stato poi reiteratamente confermato (Cass. n. 8394/1990, Cass. n. 22598/2010, Cass. n. 19499/2015, Cass. n. 29707/2017, Cass. n. 36335/2023). La ratio risiede nella contraddizione che non consente al convenuto di negare la titolarità del rivendicante comune alla controparte.

La resistente replica che la questione non era stata sottoposta alla Corte d’appello e che, per la sua novità, la doglianza sarebbe inammissibile. L’argomento non è condiviso. La Corte chiarisce che l’attenuazione dell’onere probatorio non è un’eccezione in senso stretto, ma applicazione della corretta regola iuris: il giudice, vagliati i titoli e accertata la comunanza, deve trarne le conseguenze. L’accertamento della comunanza è questione di merito e la Corte d’appello non risulta averla compiuta.

Sul ricorso incidentale, che denuncia la violazione degli artt. 817 e 818 cod. civ., la Corte ritiene il motivo infondato. La sentenza impugnata, con accertamento di merito insindacabile, ha escluso la volontà di costituire il vincolo pertinenziale: in assenza di un vincolo preesistente, esso può sorgere solo dall’atto, mediante inequivoca manifestazione di volontà dell’alienante. Gli arresti richiamati (Sez. 2 n. 26946, Sez. 2 n. 6656, Sez. 2 n. 9563, Sez. 2 n. 8468) non si pongono in contrasto tra loro.

La sentenza è quindi cassata solo in relazione al primo motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, altra composizione, anche per il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

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