Opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari: competenza e motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 17764 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico del Tribunale o della Corte d’appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento opposto, individuato nel Presidente dell’ufficio o in un giudice da questo delegato. Non è affetta da nullità l’ordinanza resa dal giudice monocratico anziché dal Presidente del tribunale, poiché all’interno dello stesso ufficio non sono configurabili questioni di competenza tra il Presidente e i giudici in servizio, ma soltanto questioni di distribuzione degli affari secondo le tabelle di organizzazione. Quanto alla motivazione, l’ordinanza che richiama e condivide il conteggio del c.t.u. soddisfa il minimo costituzionale, e la doglianza che solleciti un approfondimento istruttorio in cassazione è inammissibile.

Il Fatto

Il giudice designato del Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 02/08/2022 resa nei procedimenti riuniti di esecuzione forzata di obblighi di fare, ha deciso le opposizioni a tre decreti di liquidazione dei compensi emessi dal G.E. a favore dell’ausiliario. Previa revoca dei decreti, ha determinato il compenso in € 33.061,87, oltre accessori, ponendolo a carico dei creditori procedenti, salvo rimborso finale ex art. 614 c.p.c.

I creditori procedenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. La banca esecutata e l’ausiliario sono rimasti intimati. La questione centrale riguarda la competenza funzionale a decidere l’opposizione e la sufficienza della motivazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che la competenza funzionale spettava al Presidente del Tribunale e non al giudice designato, con conseguente nullità per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. Il motivo è infondato. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, anche dopo le modifiche del 2011, la pronuncia sull’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 spetta a un giudice monocratico dell’ufficio cui appartiene il magistrato che ha emanato la liquidazione.

Il Collegio precisa che non è affetta da nullità l’ordinanza resa dal giudice monocratico anziché dal Presidente: all’interno del medesimo ufficio non si configurano questioni di competenza, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione. Richiama sul punto Sez. II, Ordinanza n. 22795 del 12/09/2019 e Cass. n. 5656 del 2024.

Con il secondo motivo si denuncia il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione di un presunto litisconsorte necessario. La Corte rileva che la sentenza di condanna richiamata riguardava una diversa società e che il precetto era rivolto nei confronti della sola banca, escludendo così la qualità di parte necessaria del soggetto indicato dai ricorrenti.

Con il terzo motivo si censura la nullità della sentenza per difetto di motivazione, ex artt. 132, n. 4, e 112 c.p.c. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. L’ordinanza, condividendo il conteggio del c.t.u., soddisfa il minimo costituzionale della motivazione, come delineato da Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019. La restante doglianza si sostanzia nella richiesta di un approfondimento istruttorio, inammissibilmente rivolto alla Corte. Il ricorso è dunque rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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