Blocco stipendiale 2013 e supervalutazione del servizio estero dei docenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16133 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni che hanno disposto il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalla contrattazione collettiva — segnatamente l’art. 1, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 122 del 2013, che ha esteso a tutto il 2013 quanto già stabilito dall’art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 — hanno carattere eccezionale e vanno interpretate in senso strettamente letterale, in aderenza allo scopo di contenimento della spesa pubblica. Ne consegue che la progressione in carriera a fini giuridici deve essere tenuta distinta dai suoi effetti economici: il blocco incide soltanto su questi ultimi e non impedisce il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata, ivi compresa la supervalutazione del servizio prestato all’estero dai docenti ai sensi dell’art. 673 del d.lgs. n. 297 del 1994.
Il Fatto
Una docente alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha chiesto al giudice del lavoro l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera, con riconoscimento del maggior valore degli anni di servizio prestato all’estero, comprese le annualità 2013 e 2014, in forza dell’art. 673 del d.lgs. n. 297 del 1994.
Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo la norma superata dalla sopravvenuta contrattazione collettiva. La Corte d’Appello ha invece accolto il gravame della lavoratrice. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che per il 2013 la supervalutazione non sarebbe stata dovuta in ragione del blocco previsto dall’art. 1 del d.l. n. 3 del 2014.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che, pur richiamando in rubrica l’art. 673 del d.lgs. n. 297 del 1994, il ricorrente rinuncia espressamente a sostenere l’inapplicabilità della disposizione per effetto della contrattazione collettiva, prendendo atto dell’orientamento consolidato di legittimità, richiamato nelle Sezioni Unite n. 16632 del 2011 e nelle successive pronunce qui citate. Su tale punto l’ordinanza aderisce convintamente all’indirizzo.
La questione realmente devoluta riguarda non più la supervalutazione del servizio estero, ma la stessa valutazione del servizio ai fini della carriera, sia pure con riferimento al solo anno 2013. La Corte osserva che si tratta di questione nuova, non sottoposta ai giudici di merito, ma di puro diritto e attinente alla mancata applicazione di una disposizione di legge alla fattispecie: la sua novità non ne determina quindi l’inammissibilità.
Nel merito il ricorso è infondato. Le norme che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali, individuate nell’art. 1, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 122 del 2013, sono disposizioni eccezionali e, come tali, da interpretare in senso letterale ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c., in stretta aderenza allo scopo dichiarato di contenimento della spesa in materia di impiego pubblico.
Da qui la distinzione decisiva: la progressione in carriera va tenuta separata dai suoi effetti economici. Il blocco risponde a esigenze di contenimento della spesa pubblica e deve riguardare solo gli effetti economici, senza incidere negativamente sulla carriera a fini giuridici. L’interpretazione proposta dal ricorrente estenderebbe invece la portata delle disposizioni oltre il significato letterale delle parole usate, ciò che il carattere eccezionale delle norme non consente e che non è nemmeno necessario per raggiungere lo scopo prefisso dal legislatore.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario. La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato, essendo la ricorrente un’amministrazione dello Stato.
Nota della Redazione
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