Riversamento dei compensi anche per le attività radicalmente incompatibili (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 105 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al cinquanta per cento che svolga attività commerciale in favore di privati viola il divieto di incompatibilità assoluta posto dall’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, richiamato dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, con la conseguenza che l’incarico è in radice non autorizzabile. L’obbligo di riversamento dei compensi previsto dall’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 si estende anche alle attività radicalmente incompatibili, non soltanto a quelle autorizzabili ma svolte senza autorizzazione. Il danno erariale va quantificato al netto delle imposte, cioè degli importi effettivamente percepiti dopo la deduzione della ritenuta d’acconto. La condotta è connotata da dolo quando le norme violate sono di base ed elementari, non presentando difficoltà interpretative.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una dipendente dell’ASST Nord Milano, in servizio a tempo indeterminato dal 2017 con funzioni di coadiutore amministrativo e in regime di part-time al 70%, per sentirla condannare al risarcimento del danno patrimoniale di € 15.446,46. Le si contestava di avere svolto, negli anni 2017-2022, attività extraistituzionale continuativa di natura commerciale: nel 2017 come venditrice a domicilio di un elettrodomestico per una società, poi come venditrice on line di prodotti e integratori alimentari per una seconda società.
La segnalazione era partita da un dirigente medico dell’ASST, seguita dall’acquisizione di materiale dalla pagina social della dipendente e da una relazione della Guardia di Finanza. Alla dipendente era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per quattro mesi; essa ha poi rassegnato dimissioni volontarie. Non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notifica, ed è stata dichiarata contumace.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal rapporto di servizio, pacifico, e dalla piena prova dei fatti, desunta dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza e dalle dichiarazioni confessorie della stessa convenuta. È parimenti pacifico che l’attività non sia mai stata autorizzata dall’amministrazione.
Il Collegio richiama l’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che richiama la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti d.P.R. n. 3/1957, e l’art. 98 Cost. sull’esclusività del rapporto di pubblico impiego. Le attività svolte rientrano tra quelle assolutamente incompatibili e non autorizzabili. La deroga per i lavoratori a tempo parziale di cui all’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 non si applica, perché prevista solo per la prestazione non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.
Da ciò la Corte deduce una doppia violazione: avere svolto attività incompatibili e avere omesso di informare il datore di lavoro, chiedendo l’autorizzazione. L’obbligo di informazione vale anche per le attività assolutamente incompatibili, perché non spetta al dipendente valutare l’autorizzabilità dell’incarico. La condotta è connotata da dolo, trattandosi di norme di base e di agevole interpretazione.
Sul piano risarcitorio, la Sezione ribadisce il proprio indirizzo: l’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 va interpretato estensivamente, ricomprendendo sia gli incarichi autorizzabili ma non autorizzati, sia quelli non autorizzabili per incompatibilità assoluta. Pur consapevole del diverso approdo delle Sezioni Riunite n. 1/2025/QM, il Collegio dichiara di dare continuità al proprio orientamento, confortato da pronunce di altre sezioni regionali e dal Cons. Stato n. 10089 del 2024.
Il danno è infine quantificato al netto delle imposte, cioè degli importi percepiti dopo la ritenuta d’acconto. La Guardia di Finanza ha indicato in € 12.675,38 il totale netto percepito nel periodo; a tale somma si aggiungono rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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