Esclusa la quota retributiva ex art. 54 d.P.R. 1092/1973 al personale amministrativo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 59 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973, nel rinviare alle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco allora vigenti e alle corrispondenti categorie di militari, rende applicabile il trattamento di quiescenza militare, e quindi l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ai soli appartenenti al Corpo con funzioni operative. Ne resta escluso il personale addetto ai servizi amministrativi, tecnici e logistico-gestionali, cui continua ad applicarsi il regime pensionistico del personale civile dello Stato. La qualifica posseduta all’atto della cessazione dal servizio, e non la mera appartenenza al Corpo, individua il regime previdenziale applicabile.

Il Fatto

Un’ex dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha proposto appello avverso la sentenza con cui la Sezione territoriale aveva respinto il ricorso volto al ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, sul presupposto che l’interessata non rivestisse lo status di “militare”.

L’appellante ha lamentato la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, sostenendo che l’art. 61 dello stesso d.P.R. rinvia alle disposizioni del Testo unico sul personale militare anche per i vigili del fuoco. L’INPS, costituitosi tardivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto affrontato una questione pregiudiziale di natura processuale. Pur in assenza del difensore all’udienza, non ha disposto il rinvio previsto dall’art. 196 c.g.c., ritenendo che la memoria integrativa depositata dal difensore, contenente l’espresso riferimento alla data dell’udienza e l’intendimento di far definire comunque il giudizio, soddisfacesse il diritto di difesa e la ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, commi 2 e 3, Cost.

Nel merito la Corte ha riconosciuto consolidato l’orientamento che estende l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 agli ex appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, richiamando numerose pronunce della stessa Sezione e di altre Sezioni d’appello. Ha però ritenuto necessario delimitare l’esatto perimetro di tale opzione ermeneutica attraverso la ricostruzione dell’evoluzione normativa.

Il Collegio ha ripercorso la progressiva “smilitarizzazione” del Corpo, avviata con la legge n. 469/1961 e proseguita con la legge n. 850/1973, che ha distinto il personale con funzioni operative da quello amministrativo-contabile. L’art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973, dedicato ai servizi antincendi, rinvia alle carriere allora vigenti e distingue tra il personale tecnico ed operativo, assimilabile ai militari, e il personale amministrativo, cui il trattamento militare non si estende.

La Corte ha richiamato la circolare INPDAP n. 40/2005 e l’art. 33, comma 2, della legge n. 930/1980, che esclude per il personale amministrativo l’applicazione delle disposizioni derogatorie proprie del Corpo. Ha poi esaminato il d.lgs. n. 217/2005, come modificato, che separa i ruoli operativi da quelli tecnico-professionali, nei quali sono inseriti gli ispettori logistico-gestionali, cui sono attribuite funzioni amministrative e contabili.

Nel caso concreto l’appellante, collocata in pensione con la qualifica di funzionario amministrativo, è stata ricondotta a funzioni eminentemente amministrative. Da qui l’esclusione del regime pensionistico parametrato a quello militare. L’appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado confermata, seppure con diversa motivazione; le spese sono state compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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